ࡱ> bjbj8}N N   8|M'&&&&&&&$E(*&&4'&&&nX$&pHp;[T& &'0M't& ++@&+&$&&M'+N X: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA RICCSS91 RICORSO Per CARTIERA SCOTT SUD S.P.A., con sede legale in Alanno (PE), C.A.P. 65020, Localit S. Emidio, C.F. 05396280017, P. IVA 01224900686, RICORRENTE nella persona del legale rappresentante BERARDI Roberto, nato a Brescia il 23/06/47, residente nel comune di TORINO, Corso B. Telesio N. 20, C.A.P. 10146, C.F. BRR RRT 47H23 B157E rappresentato e difeso da Bogetti Maurizio, dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui allart. 12, comma 2, terzo periodo, D. Lgs. 31/12/92 N. 546, come da mandato in calce al presente ricorso C O N T R O: IL MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO II.DD. di PESCARA, in persona del direttore pro-tempore, RESISTENTE AVVERSO: lavviso di accertamento n. 22, prot. n. 3674 del 22/03/96, emesso dallUfficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara, notificato al ricorrente il 1/04/1996 e relativo alla dichiarazione dei redditi dellesercizio sociale 1/12/91-30/11/92 (Doc. 1) F A T T O: 1. L 11/07/95 al ricorrente veniva notificato da parte dellUfficio Distrettuale II.DD. di Pescara il modello 55 N. 53, con richiesta di esibire documentazione contabile relativamente al periodo 1/12/91-30/11/92 (Doc. 2) 2. Il 24/08/95 il ricorrente consegnava allUfficio II.DD. di Pescara un primo plico contenente parte della documentazione richiesta, a fronte del quale veniva rilasciata la ricevuta di consegna Mod. 8 N. 2928 (Doc. 3) 3. Il 4/10/95 il ricorrente consegnava allUfficio II.DD. di Pescara un secondo plico contenente la restante documentazione richiesta, a fronte del quale veniva rilasciata la ricevuta di consegna Mod. 8 N. 3306 (Doc. 4) 4. Il 24/01/96 il ricorrente spediva a mezzo raccomandata A.R. N. 57892 (Doc. 5), un ultimo plico di documentazione a seguito di una richiesta telefonica da parte dellUfficio II.DD. di Pescara di ulteriori chiarimenti. 5. Il 1/04/96 al ricorrente veniva notificato Avviso di Accertamento sullimposta sul reddito delle persone giuridiche e sullimposta locale sui redditi, Prot. n. 3674 del 22/03/96, con il quale lUfficio II.DD. di Pescara rettificava il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 30/04/93 con ricevuta di consegna Mod. 8 n. 2, relativa allesercizio sociale 1/12/91-30/11/92, per complessive Lit. 401.970.000 (quattrocentounmilioninovecentosettantamilalire) (Doc. 1) DIRITTO: 1.1 Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 32 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 LUfficio II.DD. avrebbe dovuto indicare nel modello 55 (Questionario) il motivo della richiesta di trasmettere atti e documenti L11/07/95 al ricorrente veniva notificato da parte dellUfficio Distrettuale II.DD. di Pescara il modello 55 N. 53, con richiesta di esibire documentazione contabile relativamente al periodo 1/12/91-30/11/92. Ai sensi dellart. 32, comma 1, N. 3), D.P.R. 29/09/73 N. 600, ...gli uffici delle imposte possono: ...3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dellaccertamento nei loro confronti...... Nel modello 55 lUfficio non ha indicato alcun motivo a fronte di tale richiesta di documentazione (Doc. 2) 1.2 Eccesso di potere per violazione della normativa interna ex C.M. N. 20 del 25/03/82 LUfficio II.DD. avrebbe dovuto indicare nel modello 55 (Questionario) il motivo della richiesta di trasmettere atti e documenti La Circolare Ministeriale N. 20 prot. N. 7/1043 del 25/03/82, nellultimo periodo del paragrafo A - Mod. 55 (Questionario) richiama lattenzione dei dipendenti degli Uffici, con riferimento alle richieste formulate mediante il modello 55, affinch ...indichino sempre, nella facciata interna del modello e senza fare ricorso a formule generiche, il motivo per il quale le dette richieste sono effettuate. (Doc. 6). Il comportamento dellUfficio pertanto in violazione di legge con riferimento alla normativa interna, in quanto non ha motivato il modello 55. 2. Eccesso di potere per violazione della normativa interna ex C.M. N. 20 del 25/03/82 LUfficio II.DD. avrebbe dovuto redigere il modello 56 (Processo verbale) La Circolare Ministeriale nel paragrafo C - Processo verbale, afferma:Il Mod. 56 va utilizzato per redigere in ufficio il processo verbale del colloquio che si svolge tra il funzionario ed il contribuente o il suo rappresentante. In particolare dal detto verbale devono risultare, oltre le indicazioni previste nella prima parte (generalit del funzionario e del contribuente, ecc.), anche: a) le richieste fatte dal funzionario per ottenere dati e notizie rilevanti ai fini dellaccertamento nei confronti del contribuente e le risposte fornite b) lesibizione da parte del contribuente o del suo rappresentante di atti, documenti e registri con lindicazione delle eventuali omissioni o irregolarit riscontrate e delle precisazioni o chiarimenti forniti al riguardo dallinteressato. Ci al fine delleventuale irrogazione delle sanzioni. Il processo verbale Mod. 56 va redatto in duplice esemplare, uno dei quali va consegnato, anche se non richiesto, al contribuente o al suo rappresentante. (Doc. 6) La redazione del processo verbale di constatazione costituisce pertanto un obbligo per lUfficio, per constatare lesibizione di atti, documenti e registri con lindicazione delle eventuali omissioni o irregolarit riscontrate nonch le precisazioni e i chiarimenti forniti al riguardo dal contribuente Il comportamento dellUfficio pertanto in violazione di legge con riferimento alla normativa interna, in quanto non ha redatto il modello 56 n in occasione dellincontro avvenuto con i rappresentanti della societ in data 24/08/1995 n in relazione alla documentazione inviata. 3. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 70 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 LUfficio avrebbe dovuto redigere il processo verbale di constatazione delle violazioni alle norme tributarie per avviare la procedura di accertamento LUfficio II.DD. avrebbe dovuto dapprima constatare le violazioni mediante redazione del processo verbale, come gi previsto dallart. 24 della L. N. 4/29, richiamata dallart. 70 del D.P.R. N. 600/73, al fine di permettere la definizione in via breve della lite, prima di emettere lavviso di accertamento. Ai sensi dellart. 70 del D.P.R. 29/09/73 N. 600, 1 comma, Per quanto non diversamente disposto del presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 N. 42 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, N. 898, e successive integrazioni. Ai sensi dellart. 24 della legge N. 4/1929, Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale. Anche la giurisprudenza concorde con le indicazioni contenute sia nelle leggi finanziarie sia nella circolare ministeriale citate. La Decisione N. 402 del 28/11/90 della Commissione Tributaria di I grado di Teramo, Sez. II, infatti afferma: ...Pertanto illegittimo lavviso di accertamento emesso senza la preventiva redazione del processo verbale di constatazione. La sezione inoltre osserva quanto segue: ...a) lart. 24 della L. 7/01/29 N. 4, fissa un principio di carattere generale per la constatazione delle violazioni alle norme tributarie; b) il processo verbale di constatazione lunico atto che allinterno della procedura di accertamento pu svolgere la funzione di prova dei fatti che in tale ispezione vengono acclarati; c) il processo verbale di constatazione risponde anche allesigenza di far fede sulla prima formazione del contraddittorio tra contribuente e Fisco in ordine alle trasgressioni rilevate;.... (Doc. 7) 4. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 75 1 c. , D.P.R. 22/12/86 N. 917 LUfficio sostiene che risultano imputati costi sostenuti per lo stabilimento i quali andavano capitalizzati e non spesati per intero nellesercizio. Il Contribuente ha spesato tali costi in quanto si tratta di spese per il ripristino della funzionalit degli impianti e del capannone solo parzialmente danneggiati. LUfficio sostiene che ai conti indicati nei rilievi di cui ai punti a) e b) di seguito riportati, risultano imputati gli importi di fatture relative a costi sostenuti per lo stabilimento di Alanno, i quali andavano capitalizzati e non spesati per intero nellesercizio. I due rilievi sono stati raggruppati per omogeneit in quanto fanno riferimento allo stesso evento, cio si tratta di spese sostenute per ripristinare la funzionalit degli impianti e del capannone dello stabilimento danneggiati dallincendio verificatosi in data 9/04/92, come risulta dalle perizie redatte dalle societ assicuratrici, FACTORY MUTUAL INTERNATIONAL e GENERALI (Doc. 8) 4.1 RILIEVI DELLUFFICIO Rilievo a) - Conto Spese per prestazioni di servizi - Sottoconto 81320 - Spese manutenzione ordinaria Le fatture imputate nel sottoconto 81320 - Spese manutenzione ordinaria oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. 13 del 21/04/92 della Ditta s.d.f. CICIONI FRANCO & DE LAURENTIS GIACOMINO, avente per oggetto Lavori di tinteggiatura effettuati presso Vs/ capannone - importo Lit. 166.600.000 (Doc. 9) - ft. N. 128 del 30/05/92 della Ditta ELIOS s.r.l. avente per oggetto Ripristino impianto antincendio ed elettrico - importo Lit. 30.000.000 (Doc. 10) - ft. N. 127 del 30/05/92 della Ditta ELIOS avente per oggetto Sostituzione rilevatori termovelocimetrici e spostamento rilevatori fumo - importo Lit. 29.850.000 (Doc. 11) Lammontare complessivamente contestato di Lit. 226.450.000. Rilievo b) Conto Spese e perdite diverse e sopravvenienze passive - Sottoconto 81902 - Spese diverse Le fatture imputate nel sottoconto 81902 - Spese diverse oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. 17/043 del 28/05/92 della Ditta ITAL PREFABBRICATI s.a.s. avente per oggetto Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponatura e portali in ferro presso Vs. stabilimento - Importo Lit. 32.000.000 (Doc. 12) - ft. N. 50/92 del 31/09/92 della Ditta ASCOLANA ASFALTI s.r.l. avente per oggetto Lavori di rifacimento guaina di impermeabilizzazione c/o copertura Vs. stabilimento di Alanno - Importo Lit. 41.107.000 (Doc. 13) Limporto complessivamente contestato di Lit. 73.107.000. 4.2 ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI LUfficio ha indicato limporto della ft. N. 13 del 21/04/92 della Ditta s.d.f. CICIONI FRANCO & DE LAURENTIS GIACOMINO, avente per oggetto Lavori di tinteggiatura effettuati presso Vs/ capannone, oggetto di contestazione, per Lit. 166.600.000. Tale importo non corretto in quanto il totale della fattura, cio il costo della merce pi lIVA del 19%, (140.000.000 + 26.600.000) (Doc. 9). Dalla scheda contabile limputazione del costo nel conto 81902 - Spese diverse risulta infatti corretta per Lit. 140.000.000, mentre lIVA stata registrata nel conto 16605 - IVA su acquisti: Pertanto lUfficio ha considerato Lit. 26.600.000 in pi. 4.3 RICOSTRUZIONE CONTABILE Dalla scheda contabile per conto/centro di costo, si pu rilevare che era stato attivato il centro di costo 97700 - Incendio Alanno al fine di consentire ragggruppare nel corso dellesercizio tutte le spese aventi per oggetto lincendio. Mentre il conto definisce la natura del costo, il centro di costo ne indica la destinazione. Esso include anche altri costi correnti non contestati dallUfficio. Si pu agevolmente verificare che il codice del centro di costo indicato accanto al conto nella codifica del documento riportata su ciascuna fattura. Riepilogando le rilevazioni contabili relative allincendio, dalle schede contabili per centro di costo, risulta la seguente situazione (Doc. 14): CENTRO DI COSTO 97700 - INCENDIO ALANNO Tipologia di costoContestati dallUfficio Risultanti da scheda 81320 - Spese manutenzione ordinaria  Lit. 226.450.000 Lit. 205.446.00081902 - Spese diverse Lit. 73.107.000 Lit. 114.719.300 Totale Lit. 299.557.000 Lit. 320.165.300 4.4 VALUTAZIONI DI MERITO La contestazione dellUfficio parte dal presupposto che tali costi dovessero essere capitalizzati. Per verificare la coerenza e correttezza di tale asserzione, necessario analizzare il concetto di capitalizzazione dei costi. Partendo dalla regola generale che le spese devono essere capitalizzate se determinano un incremento di beni o del loro valore con utilit pluriennale, si possono distinguere quattro principali casistiche: 1) costi sostenuti per lacquisizione di nuovi cespiti 2) costi sostenuti per migliorare ed incrementare cespiti gi esistenti 3) costi sostenuti per rimpiazzare cespiti completamente danneggiati 4) costi sostenuti per altre cause. Nei primi due casi necessario capitalizzare i costi in quanto danno luogo ad un incremento di cespiti od aumentano il valore di cespiti gi esistenti. Nel terzo caso si deve rilevare dapprima lo smobilizzo del cespite per poterlo eliminare contabilmente e poi si procede a capitalizzare il nuovo cespite . Nel quarto caso, nel quale rientra il Contribuente, ci troviamo di fronte a costi sostenuti per ripristinare la funzionalit di cespiti gi esistenti parzialmente danneggiati. Le spese sostenute presentano le seguenti caratteristiche: a) sono indispensabili per ripristinare i danni subiti dallincendio dei cespiti solo in parte danneggiati , come attestato dalla perizia, e pertanto non danno luogo ad uno smobilizzo; b) hanno natura di costi correnti di competenza dellesercizio, e pertanto sono stati correttamente imputati nei due conti, raggruppandoli su un unico centro di costo omogeneo denominato Incendio Alanno; c) a fronte di tali spese esiste un risarcimento danni assicurativo che si contrappone sia ai costi contestati dallUfficio, sia ad altri costi e danni subiti, in particolare dai semilavorati del magazzino, come rilevabile dalla perizia (Doc. 8). LUfficio pervenuto pertanto ad una errata valutazione e conclusione in merito alla correttezza dellimputazione delle fatture sopra elencate, perch non ha considerato lintrinseca natura e destinazione di tali spese. Il comportamento del contribuente pertanto sia civilisticamente sia fiscalmente corretto, in quanto ha imputato e spesato nellesercizio i costi sostenuti per ripristinare la funzionalit originaria degli impianti e del capannone danneggiati, come attestato nelle risultanze delle scritture e delle schede contabili nonch dalla perizia assicurativa. Si riporta a completamento delle argomentazioni esposte lart. 75, 1 c., 1 capoverso, che cos recita: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nellesercizio di competenza. 5. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 75 1 e 2 c. lett. b) del D.P.R. 22/12/86 N. 917 LUfficio non ha applicato la norma fiscale che stabilisce il criterio di competenza dei costi relativi alle prestazioni di servizi, nella fattispecie fornite da una societ di revisione. LUfficio sostiene nel rilievo a) - Conto Spese per prestazioni di servizi relativamente al sottoconto 82002 - Consulenze sindaci e revisori, che al suddetto conto risultano imputati importi relativi a prestazioni professionali non di competenza dellesercizio. Le fatture oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. T/19 del 21/01/92 della societ di revisione PRICE WATERHOUSE avente per oggetto Competenze per la revisione e certificazione del bilancio della vostra societ al 30/11/91 - Importo Lit. 40.000.000 (Doc. 15) - ft. N. T/208 del 19/06/92 della societ di revisione PRICE WATERHOUSE con il medesimo oggetto - Importo Lit. 5.750.000 (Doc. 16) Ai sensi dellart. 75 1 c. del D.P.R. 22/12/86 N. 917: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nellesercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nellesercizio di competenza non sia ancora certa lesistenza o determinabile in modo obiettivo lammontare, concorrono a formarlo nellesercizio di cui si verificano tali condizioni. Ed inoltre ai sensi delllart. 75 2 c. lett. b) del D.P.R. 22/12/86 N. 917: I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Da ci si arguisce che la contestazione dellUfficio in contrasto con la norma per i seguenti motivi: 1) lattivit di certificazione e revisione del bilancio stata ultimata nellanno successivo a quello di riferimento, e quindi in pieno rispetto dellart. 75 2 comma lett. b) sopra citato; si precisa inoltre che non era stato stipulato un contratto. 2) limporto della certificazione e revisione quantificabile solo a posteriori, in base alle ore effettivamente impiegate dai revisori ed alle spese vive sostenute. Infatti limporto fatturato composto da due voci: competenze e spese vive. Pertanto sino al termine della revisione non era possibile determinare in modo obiettivo lammontare, in ottemperanza allart. 75, 1 comma sopra citato. A conferma della correttezza della imputazione contabile si riporta la norma di comportamento N. 128 recante il Regime di deducibilit fiscale degli emolumenti sindacali a cura della commissione norme tributarie di comportamento dellAssociazione dottori commercialisti di Milano, considerata lanalogia tra i compensi dei revisori e dei sindaci, per quanto concerne lattivit di controllo del bilancio. Tale norma recita come segue: ...Sotto il profilo aziendale lutilit economica del costo sostenuto dalla societ per le prestazioni rese dai componenti del collegio sindacale riferibile al momento in cui le prestazioni stesse sono eseguite. Pertanto, i compensi devono essere imputati, nel rispetto del principio di competenza, allesercizio in cui le prestazioni sono eseguite. (Doc. 17) Anche la dottrina conferma tale linea di condotta, e secondo il pensiero del Valacca R. in La competenza fiscale delle spese di revisione e certificazione - (Corriere Tributario 1992, n. 16, pag. 1144),Dal punto di vista fiscale se il servizio reso dai revisori ultimato nellesercizio in cui viene resa la relazione (e quindi nellesercizio successivo a quello di riferimento), il costo della certificazione rileva (...) nellesercizio in cui il servizio viene ultimato. (Doc. 18) 6. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 66 2 c. ed art. 75 1 c. e 2 c. lett. b), D.P.R. 22/12/86 N. 917 LUfficio ha contestato limputazione di costi che sostiene non di competenza dellesercizio. LUfficio sostiene nel rilievo b) Conto Spese e perdite diverse e sopravvenienze passive - Sottoconto 89400 - Perdite diverse, che al suddetto conto risultano imputati costi relativi a fatture non di competenza dellesercizio. Le fatture oggetto di contestazione sono le seguenti: 1) fatture N. 28/65/106/186/227/255/327/365 del 1991 emesse dalla ditta TRASPORTI CELERI FERROSTRADALI di Umberto Scoponi & C. s.a.s., per trasbordo e consegna vagoni ferroviari, contenenti cellulosa, dalla stazione di Chieti/Pescara P.N. allo stabilimento di Alanno nei mesi di gennaio/ottobre 1991, per un importo complessivo di Lit. 39.350.000 (Doc. 19); 2) ft. n. 571 del 7/03/91 della PLASTEUROPA INDUSTRIE S.p.A., per fornitura merce, il cui importo di Lit. 7.526.000 (Doc. 20); 3) ft. n. 1142 del 30/11/91 dello STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ROSTAGNO dott. Angiolina e Colombo dott. Anna, per prestazioni professionali periodo febbraio 1990-Novembre 1991, per Lit. 9.786.950 (Doc. 21). 6.1 Fatture ditta TRASPORTI CELERI FERROSTRADALI Le fatture in oggetto si riferiscono al trasbordo di cellulosa acquistata dalla consociata spagnola SCOTT MIRANDA S.A., dai vagoni ferroviari giunti dalla stazione di Chieti e di Pescara allo stabilimento. Tale cellulosa viene acquistata con la condizione di consegna franco stabilimento (Value free delivered - CIP ALANNO), quindi comprende le spese di trasporto, come si pu rilevare da due fatture allegate a titolo di esempio (Doc. 22). La SCOTT MIRANDA pertanto doveva rimborsare tali costi, che pertanto correttamente erano stati rilevati in un conto transitorio 16870 - Creditori/debitori diversi in attesa di definizione. La SCOTT MIRANDA contest la richiesta di riaddebito rifiutandosi di pagare. Il contenzioso si perpetu sin dopo la chiusura del bilancio relativo allesercizio chiuso in data 30/11/91. Pertanto solo quando si ebbe la certezza che tale somma non sarebbe mai stata pagata, si imputarono tali importi a costo nel conto 89400 - Perdite diverse . Ci stato effettuato nel pieno rispetto della normativa fiscale, ed in particolare: a) in base allart. 66 2 c. del D.P.R. 22/12/86 N. 917, infatti Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per la sopravvenuta insussistenza di attivit iscritte in bilancio in precedenti esercizi. b) inoltre nel pieno del principio di certezza e determinabilit stato applicato lart. 75, 1 c. 2 periodo che afferma: ... Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nellesercizio di competenza non sia ancora certa lesistenza o determinabile in modo obiettivo lammontare concorrono a formarlo nellesercizio in cui si verificano tali condizioni. 6.2 Fattura ditta PLASTEUROPA INDUSTRIE S.P.A. Dalla lettura testuale della fattura risulta che la data di emissione il 7/03/91, mentre la data di registrazione contabile il 31/07/91. Il conto di imputazione riportato nel timbro di protocollo del documento il seguente: 90010 - Materie prime e scorte di allestimento c/ acquisti e non il conto 89400 - Perdite diverse. Il rilievo dellUfficio dunque erroneo. 6.3 Fattura STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Le prestazioni professionali del notaio non sono prevedibili per i seguenti motivi: 1) oggetto della fattura dello Studio Notarile non una singola prestazione, ma ben 28, oltre a Lit. 1.451.000 di spese anticipate; 2) il compenso nasce dalla valutazione della tariffa professionale notarile, che non di nostra competenza interpretare e valutare; 3) le prestazioni oggetto della fattura si riferiscono in particolare ad un insieme di attivit svolte in relazione ad operazioni di aumento del capitale sociale, e pertanto il costo stato imputato soltanto quando la prestazione nel suo insieme stata ultimata. Ai sensi dellart. 75 2 c. lett. b) I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratto di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. MERITO 7. Violazione e mancata applicazione art. 1 della L. 7/08/90 N. 241 LUfficio non ha perseguito i fini determinati dalla legge in relazione ai criteri di economicit ed efficacia stante il regime di esenzione decennale da imposte sul reddito LUfficio nellultimo periodo dellavviso di accertamento afferma quanto segue: Poich codesta societ ha richiesto lesenzione totale dallILOR e dallIRPEG ai sensi rispettivamente dellart. 101 1 comma, T.U. 6/03/78 N. 218 e dellart. 14 5 comma, L. 1/03/86 N. 64, richieste tuttora in corso di esame da parte di questUfficio, i redditi accertati ai fini ILOR e IRPEG non saranno provvisoriamente assoggettati a tassazione, fatto salvo il diritto dellUfficio al recupero delle imposte in caso di mancato riconoscimento delle esenzioni richieste. 7.1 Oggettivit del regime di esenzione in base alle norme di legge Allart. 101 1 c. del D.P.R. 6/03/78 n. 218 si legge: Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati allart. 1 e per le costruzioni annesse concessa lesenzione decennale dallimposta locale sui redditi sui relativi redditi industriali. Allart. 14, 5 c. L. 1/03/86 N. 64 si legge ancora: Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla met dellIrpeg di cui allart 105, primo comma, del citato testo unico sostituita dallesenzione decennale totale. Lo stabilimento ubicato nella provincia di Pescara in Abruzzo e pertanto rispetta i requisiti territoriali. 7.2 Oggettivit del regime di esenzione in base alla normativa interna Numerose risoluzioni ministeriali forniscono la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sul regime di esenzione. Si riportano le due pi significative. Risoluzione Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte, N. 11/247 del 2 agosto 1986 ...Si osserva quanto segue. Le modalit e i termini per la presentazione della domanda di esenzione trovano, come noto, una espressa disciplina nellart. 19 del D.M. 14 dicembre 1965 e nellart. 5 del D.M. 18 novembre 1966, recanti rispettivamente norme per la disciplina delle modalit di applicazione delle agevolazioni fiscali per i territori del Mezzogiorno e per le zone depresse del Centro-Nord. Le citate disposizioni regolamentari stabiliscono che la domanda di esenzione deve essere richiesta con apposita istanza o nel contesto della dichiarazione dei redditi allUfficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. Le stesse disposizioni stabiliscono, inoltre, che la richiesta di esenzione pu essere effettuata anche in sede di opposizione allavviso di accertamento o alliscrizione a ruolo nei termini stabiliti (60 giorni dalla notifica del provvedimento). Le citate disposizioni, quindi, non stabiliscono un termine tassativo entro cui la domanda deve essere presentata a pena di decadenza, ma richiamano i termini generali stabiliti per i ricorsi contro gli attivi impositivi; consentito, infatti al contribuente di avanzare la richiesta, efficace per lintero decennio, sino al momento del ricorso contro il primo avviso di accertamento (omissis) (Doc. 23). Risoluzione Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte, N. 11/308 del 27/10/83 ...Se vero infatti che lart. 19 (del D.M. 14 dicembre 1965) pone lonere a carico del contribuente di una esplicita richiesta di esenzione con apposita istanza o nel contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi, pur vero che viene espressamente consentita al contribuente la possibilit di avanzare la richiesta, efficace per lintero decennio, fino al momendo del ricorso contro il primo avviso di accertamento o contro la prima cartella esattoriale. (omissis) (Doc. 24). Al contribuente quindi consentito seguire tre possibili vie per far valere il diritto a beneficiare del regime di esenzione: 1) inoltrare istanza di esenzione direttamente allUfficio Imposte Dirette 2) presentare domanda di esenzione in sede di dichiarazione dei redditi 3) avanzare la richiesta di esenzione al momento del ricorso contro il primo avviso di accertamento 7.3 Violazione dei criteri di economicit ed efficacia Lart. 1 della L. 7/08/90 N. 241 afferma: Lattivit amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed retta da criteri di economicit, di efficacia e di pubblicit.... Lavviso di accertamento formulato dallUfficio non sembra rispettare tali criteri, in quanto ha impiegato delle risorse per lattivit di verifica di una societ in regime di esenzione, dalla quale pertanto non vi la possibilit di recuperare gettito a favore dellErario. 7.4 Conclusioni sul diritto al regime di esenzione Il diritto allesenzione dallimposta sul reddito del contribuente si pu sintetizzare nelle seguenti argomentazioni: 1) in via preliminare costituisce un fattore oggettivo legato alla territorialit dellubicazione dellopifico in base alle norme di legge riportate nel paragrafo 7.1 2) in via principale la volont di esenzione stata manifestata in sede di dichiarazione annuale (Doc. 25) 3) in via subordinata la volont di esenzione viene ribadita nel presente ricorso, come da apposita domanda allegata (Doc. 26), in applicazione delle disposizioni ministeriali riportate nel paragrafo 7.2, al fine di far valere il diritto allesenzione, qualora lUfficio non dovesse riconoscere valida lesenzione richiesta in sede di dichiarazione annuale. P.Q.M. voglia questa Onorevole Commissione Tributaria Provinciale accogliere il ricorso per le seguenti motivazioni: IN VIA PRELIMINARE: 1. Dichiarare nulli gli atti prodromici allemissione dellAvviso di Accertamento per i seguenti vizi: a) Violazione delle norme generali sullaccertamento e della normativa interna per difetto di motivazione (Si rinvia ai motivi 1.1 e 1.2) b) Violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie e mancata applicazione di legge per omessa redazione del processo verbale di constatazione, atto indispensabile per la prima formazione del contraddittorio (Si rinvia al motivo 2.) 2. Annullare conseguentemente lavviso di accertamento (Si rinvia al motivo 3.) IN VIA PRINCIPALE: 3. Annullare lavviso di accertamento per mancanza di base imponibile (Si rinvia ai motivi 4., 5. e 6.) IN VIA SUBORDINATA: 4. Annullare lavviso di accertamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, stante linnegabile oggettivit del regime di esenzione da imposte decennale di cui beneficia la societ (Si rinvia al motivo 7.) 5. Condannare lUfficio Imposte Dirette di Pescara a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza. ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Ai sensi e per gli effetti dellart. 34 del D.Leg. 31/12/92 N. 546 si chiede la discussione del processo tributario in pubblica udienza. CARTIERA SCOTT SUD S.P.A. Il difensore abilitato Il rappresentante legale Ing. Berardi Roberto Dott. Bogetti Maurizio Visto per autentica MANDATO AD LITEM Io sottoscritto BERARDI Roberto, rappresentante legale della societ CARTIERA SCOTT SUD S.P.A., incarico Bogetti Maurizio, dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui allart. 12, comma 2, 3 periodo, D.Lgs. 31/12/92 N. 546, e dipendente della societ controllante SCOTT S.P.A., a rappresentare e difendere codesta societ nel procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Pescara, e alluopo gli conferisco ogni facolt ivi necessaria, compresa quella di impugnare, conciliare, transigere, fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, formulare motivi aggiuntivi, nominare sostituti. Viene eletto domicilio presso la sede legale della societ in ALANNO (PE), C.A.P. 65020, Localit S. Emidio. Visto autentica Il difensore Il rappresentante legale Maurizio Bogetti Berardi Roberto ONORARI E NOTA SPESE Ai sensi D.P.R. 10/12/94. N. 645 Assistenza tributaria (Art. 47, comma 1) Redazione ricorso onorario fisso: Lit. 100.000 Redazione ricorso e memoria onorario graduale: Lit. 4.000.000 Rappresentanza tributaria (Art. 48, comma 2, D.P.R. 10/12/94 n. 645) Un intervento presso la C.T.P.: Lit. 300.000 Indennit (Art. 19, comma 1, lett. a) Formazione fascicolo e rubricazione ricorso e memoria: Lit. 200.000 Rimborsi spese (Art. 18, comma 2) Spese di viaggio e soggiorno: Lit. 560.000 volo aereo A/R Torino/Pescara Totale Lit. 5.160.000  Allart. 1 D.P.R. 6/03/78 N. 218 si legge: Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, .....     PAGE 18 /09  IRS)*=mGHC}hEG6 ^KM !"w"k##$$&)&&'P**-.W00323@4H4t4451626I6K6`67D7E7H7I7 hN6 hN56 hNCJ hNCJ hhN h5 hN5 hN5CJhNhO/09:BC ] j k \)$dh$d%d&d'dNOPQa$dh$dha$\HIRS*+lmHI}/dh$d%d&d'd-DM NOPQ)$dh$d%d&d'dNOPQa$dh FoD^LM !w"$$_%(&)&&''(P*/dh$d%d&d'd-DM NOPQdhP*Q*j**I+,,V---.f.B/0V0W00233334a5566$dh&dPa$$dha$dh626J6K6a6b666666Xkd$$IfGF bZ        4 GaG dh$If 66666677DXkd>$$IfGF bZ        4 GaG dh$IfXkd$$IfGF bZ        4 GaG7777/707D7E7F7G7H7Xkd$$IfGF bZ        4 GaG dh$If H7I7J7d79L9999:1;<<=>w??@BdhXkd|$$IfGF bZ        4 GaGI7d7AACABBxB4C F0GGGHHHI;NOtPQQ RiRjR6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`H Normale$a$5CJ_HmHsHtHLL Titolo 1 $<CJKHOJQJkHXX Titolo 2)$$dh$d%d&d'da$CJXX Titolo 3)$$dh$d%d&d'da$CJDD Titolo 4$$dh&d@&a$>> Titolo 5$$dh@&a$ZZ Titolo 6,$$dh$d%d&d'd@&a$CJ ^^ Titolo 70$$dh$d%d&d'd-D @&a$CJVV Titolo 8,$$dh$d%d&d'd@&a$LA`L Car. predefinito paragrafo\i@\ 0Tabella normale :V 44 la 4k 4 0 Nessun elenco B @B  Pi di pagina  %2)@2  Numero paginaT@T Testo nota a pi di paginaCJT&@!T Rimando nota a pi di paginaH*02  Punto elencop & F>T^`DBBD Corpo del testodh5dPRd Corpo del testo 2$dh$d%d&d'd-DCJT>@bT Titolo*$dh$d%d&d'd-Da$CJTQrT Corpo del testo 3dh$d&d5PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!HRtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH6r=2%@3'M 5BNe tYI?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-ʵ dXiJ؇kZov[fDNc@M!͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6.^ۄ Z *lJ~auԙՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC)^+Ikio ,A*k,GMg,JnO#KtZ妇|1ikBԥ0 jW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rzQL -V 5-nhxL|UviE>fO(8B#6¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍq7ŔRN)z?@G\׶Dž8t4~_`zd kH*N69mYiHE=hK&NaV.˒eLFԕU{D vEꦛdmNU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++T[Xs/7s b1p߃eBoC  d%;x 'hIF'|I{Z.3WSÎBWCdO(, Q݃@o)i ~SFρ(~+ѐnPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!HRtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] _~~ I72tDMR\P*667H7BScs|)ކEFGHIJKLNOPQSTU !@  @ 0(  B S  ?H0(  $&Z`U\=B < y ~ i m T]n#t###%%&&((C)E)++77??L LqLuLMMOOOOQQUV@jGjCoJoq rbvgvvvww~w_xexxx#y)y{{}~~~~~~~~~~~~~~0:.d/34{{}~~~~~~~~~~~~~~ I Q* j a  YP d BDET0N|b2 ,9p?@r3v~WO vj9f stD* hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`o() hh^h`OJQJo(@^`.hh^h`o(hh^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........hh^h`o()@ ^`56CJ. @ ^`56CJ) hh^h`o() hh^h`OJQJo(@hh^h`.,9,9P!YP p?@Pst~WOvj9fIa jb2Q*ET0U@ ^`56CJ. (V` @ ^`OJQJo(D@h h^h`OJQJo( N c*}~@}}@z}}~@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA BCambria Math"&&3D0k@0k@Q%0}}2HX $P2!xx,COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO Emiel Pantouwbogetti@         Oh+'0t  $ 0 < HT\dl0COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINOEmiel PantouwNormalbogetti3Microsoft Office Word@V@.Oԟ@[@3[0k՜.+,0p hp  :Kimberly-Clark Corp.@} -COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO TitoloTitle  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|~Root Entry FpHp;[Data W1Table_+WordDocument8SummaryInformation(uDocumentSummaryInformation8}CompObj}  F+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q