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IVA 01224900686, RICORRENTE nella persona del legale rappresentante NEGRO Renato, nato a Rivoli il 7 maggio 1964 e residente nel comune di Caselette (TO), Via Almese n. 15, CAP. 10040 - C.F. NGR RNT 64E07 H355L rappresentato e difeso da Bogetti Maurizio, dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 31/12/92 N. 546, come da delega in calce al presente ricorso C O N T R O: IL MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO II.DD. di PESCARA, in persona del direttore pro-tempore, RESISTENTE PER L’ANNULLAMENTO dell’avviso di accertamento n. 3193000833, prot. n. 81 del 5 luglio 1999, emesso dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara, notificato al ricorrente il 9 luglio 1999 e relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio sociale 1/12/92-30/11/93 [Doc. N. 1] F A T T O: in data 30 aprile 1993, parte ricorrente, ha spedito a mezzo raccomandata la dichiarazione dei redditi modello 760/94 relativa al periodo di imposta 1/12/92-30/11/93 chiedendo il rimborso dell’IRPEG risultante a credito pari a Lit. 6.748.000 (seimilionisettecentoquarantottomila) [Doc. N. 2] 2. in data 26 novembre 1997, parte resistente, ha notificato al ricorrente i seguenti provvedimenti di esenzione decennale da imposte sul reddito: ILOR per il periodo 1/1/89-31/12/98 [Doc. N. 3] IRPEG per il periodo 26/10/87-25/10/97 [Doc. N. 4] in data 9 luglio 1999 l’Ufficio Distrettuale II.DD. di Pescara ha notificato al ricorrente l’avviso di accertamento n. 3193000833, prot. N. 81 del 5 luglio 1999, con il quale l’Ufficio ritiene non dovuto il rimborso richiesto [Doc. N. 1] DIRITTO: Violazione e mancata applicazione di legge: art. 14, comma 5, L. 1° marzo 1986 n. 64 “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno” art. 105 D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 “Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno” art. 26, comma 3, D.P.R. 29/09/73 n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” L’Ufficio avrebbe dovuto applicare le disposizioni citate riguardanti l’esenzione decennale totale dall’IRPEG per le imprese costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali. 1. L’Ufficio non ha applicato l’art. 14, comma 5, L. 1° marzo 1986 n. 64, che stabilisce: “Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’IRPEG di cui all’articolo 105, prima comma, del citato testo unico è sostituita dall’esenzione decennale totale”. 2. Si riporta anche il richiamato art. 105, primo comma, D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che stabiliva: “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all’art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.” 3. Scaturiscono le seguenti considerazioni: 1) ampliamento della portata dell’esenzione IRPEG il legislatore con l’art. 14 ha sostituito l’art. 105, trasformando l’esenzione decennale IRPEG in una “esenzione totale”. 2) assoluta assenza del presupposto impositivo L’esenzione totale prevista dalla norma citata determina in modo inequivocabile la mancanza del presupposto impositivo ai fini IRPEG, indipendentemente dalla forma di tassazione: a titolo d’acconto di imposta (per gli interessi attivi) o a titolo di imposta (per il reddito che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi). 3) “natura soggettiva” dell’esenzione totale IRPEG L’esenzione totale IRPEG inoltre assume natura di “esenzione soggettiva” cioé: è sufficiente l’elemento soggettivo dell’esistenza di una forma giuridica societaria. Si veda la decisione n. 157/158 del 18 novembre 1988, dep. 13 ottobre 1988 – Sez. I della Commissione Tributaria di II grado di Avellino. [Doc. N. 5] di cui si riporta il brano più significativo: “La seconda fattispecie relativa all’IRPEG assume viceversa, significato, rilevanza e portata giuridico-applicativa; diversi, infatti, per l’art. 105 (citato Testo Unico) l’elemento soggettivo, forma societaria, fa premio rispetto all’elemento oggettivo strutturale di opificio tecnicamente organizzato. In altri termini per la norma in discorso l’agevolazione (IRPEG) discende alla mera esistenza del presupposto soggettivo riguardante la forma giuridica societaria”. non riguarda i singoli redditi ma tutti i redditi che integrano la relativa base imponibile. Si veda la sentenza della Cassazione n. 4775 del 28 maggio 1987, dep. 25 febbraio 1987, – Sez. I [Doc. N. 6], di cui si riporta il brano più significativo: “Ne consegue che se l’esenzione decennale dall’imposta sulle società è di carattere soggettivo perché non riguarda i singoli redditi, l’accertamento in concreto che lo scopo sociale aveva trovato nel caso in esame completa attuazione nell’attività svolta dalla società nel periodo di riferimento, esauriva l’indagine ai fini che si considerano, non avendo alcun rilievo giuridico onde essere ammessi al beneficio tributario, la circostanza che nel contempo la società aveva tratto altri redditi derivanti da diverse attività non comprese nello scopo sociale. Tali redditi, infatti, rientrano nell’imponibile sul quale si calcola l’imposta sulle società ed il soggetto, proponendosi di realizzare nuove iniziative produttive nei territori indicati nell’art. 1 del T.U. del 1967 è esente per dieci anni dalla sua costituzione dall’imposta sulle società per tutti i redditi che integrano la relativa base imponibile”. Pertanto l’esenzione decennale IRPEG totale “soggettiva” è applicabile anche ai redditi non ottenuti attraverso le nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 26, 4° comma, D.P.R. 29/09/73 n. 600 L’Ufficio ha erroneamente applicato la disposizione citata che è anteriore alle norme di cui al vizio N. 1. 4. L’Ufficio nella motivazione dell’avviso afferma quanto segue: “Vista la circolare Dir. AA.GG. e Cont. Trib. N. 150/E – VI – 13 – 0234 del 20/05/95 della quale si rileva che le ritenute sugli interessi effettuate nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche sono da considerarsi a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 26, 4° c., del D.P.R. 29/09/73 n. 600”. L’Ufficio ha applicato erroneamente l’art. 26, 4° comma, D.P.R. 29/09/73 n. 600. Tale norma è infatti antecedente a quelle che disciplinano gli interventi organici nel Mezzogiorno, le quali legiferano su fattispecie non previste, determinando quindi una deroga ad una norma di carattere più generale antecedente qualora possa risultare in apparente contrasto. Infatti l’art. 14, comma 5, L. 1° marzo 1986 n. 64, stabilisce: “Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’IRPEG di cui all’articolo 105, prima comma, del citato testo unico è sostituita dall’esenzione decennale totale”. 5. Su tale linea interpretativa si pone anche la recente sentenza di legittimità della Cassazione, Sez. I – Sent. N. 11211 del 21 aprile 1995, dep. Il 27 ottobre 1995, la quale nel paragrafo relativo al “Diritto” così si pronuncia: “(…) Attualmente dette esenzioni sono state trasfuse negli art. 101 e 105 del nuovo testo unico dalle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R: 6 marzo 1978, n. 218 a norma dei quali, rispettivamente, ‘per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che s’impiantano nei territori indicati dall’art. 1 è concessa l’esenzione decennale dall’ILOR sui relativi redditi industriali’ e ‘l’IRPEG è ridotta alla metà nei confronti delle imprese che si costituissero in forma societaria nei territori indicati all’art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione’. Da tali norme emerge in modo chiaro che, per le imprese operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno attualmente in vigore, vi è un’esenzione decennale dall’ILOR limitatamente ai redditi industriali da esse prodotti, mentre per quanto riguarda l’IRPEG la riduzione alla metà riguarda tutti i redditi delle suddette imprese costituite in forma societaria, per dieci anni dalla loro costituzione, non essendo prevista, al riguardo, alcuna limitazione”. [Doc. N. 7] Eccesso di potere per violazione della normativa interna, contraddittorietà e difetto di motivazione ex C.M. n. 150/E del 20/05/95 e C.M. n. 258/E del 26/10/95 L’Ufficio ha motivato l’avviso di accertamento citando una circolare ministeriale non inerente e non coerente con altra pronuncia. In ogni caso le circolari ministeriali possono essere disconosciute dal giudice in quanto mera interpretazione “di parte” dell’Amministrazione Finanziaria di una norma. 6. L’Ufficio cita la circolare N. 150/E del 20/05/95 come motivazione dell’avviso di accertamento. Preliminarmente tale circolare si riferisce ad una fattispecie diversa, cioè il caso di società cooperative esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche in base agli art. 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 29/09/73 [Doc. N. 8] In via principale la circolare citata sembra “incoerente” con la circolare successiva, non citata dall’Ufficio, la C.M. n. 258/E del 26 ottobre 1995 [Doc. N. 9], la quale assume posizioni invece più liberali, affermando che anche i contributi in c/ impianti riguardano il “reddito industriale”. In via subordinata il giudice In ogni caso le circolari ministeriali possono essere disconosciute dal giudice in quanto mera interpretazione “di parte” dell’Amministrazione Finanziaria di una norma. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della pretesa tributaria L’Ufficio rifiutando il rimborso ritiene dovuta l’IRPEG su un reddito imponibile pari a zero. 7. Dalla dichiarazione dei redditi mod. 760/94, al quadro “M” risulta al rigo 01 – Reddito imponibile ai fini ILOR” Lit. zero ed al rigo 16 – Reddito imponibile ai fini IRPEG” pure Lit. zero. [Doc. N. 2] L’Ufficio nell’avviso di accertamento “accerta” un reddito imponibile pari a zero, uguale a quello dichiarato dalla società, ma accerta maggiore imposta per Lit. 6.748.000. Ma se il reddito imponibile è zero, ed il maggiore reddito imponibile accertato è sempre pari a zero, come può essere accertata una maggiore imposta di Lit. 6.748.000? (pag. 4 dell’avviso di accertamento). Proprio perché vi è assoluta assenza del presupposto impositivo, e quindi non può esservi una base imponibile, come già analizzato sub vizio N. 1., non può essere computata un’imposta su tale reddito. MERITO 8. Ogni società ha per definizione la necessità di gestire incassi e pagamenti, che sono gestiti in via ordinaria a mezzo di un istituto di credito. E’ pertanto insito all’attività tipica, che è quella industriale, la gestione di liquidità su un conto corrente bancario. Parimenti qualora la società risultasse in una situazione di liquidità temporaneamente esuberante, troverebbe il modo più conveniente in ossequio ai principi di “efficiente economia aziendale” per metterla a profitto in attesa di essere reinvestit nel modo più consono nel ciclo produttivo e finanziario aziendale. Per quanto riguarda l’IRPEG, si ritiene che gli interessi percepiti non siano tassabili in quanto facenti parte di quel reddito unitario e complessivo che viene preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’esenzione IRPEG. Questa infatti è un’esenzione che si applica sul reddito globalmente prodotto dalle imprese che si costituiscono nei territori del Mezzogiorno d’Italia per lo svolgimento di nuove iniziative produttive, indipendentemente dalla circostanza che i proventi confluenti in detto reddito siano ordinari o straordinari, tipici o non tipici, industriali e non industriali. Ampia giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte che qui si richiama conferma quanto affermato: sentenza della Cassazione, Sez. I – Sent. N. 11211 del 21 aprile 1995, dep. Il 27 ottobre 1995, già citata sub vizio N. 2. 2) sentenza della Cassazione, Sez. I – Sent. n. 4775 del 28 maggio 1987, dep. Il 25 febbraio 1997, già citata sub vizio N. 1. P.Q.M. voglia questa Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale istanza di trattazione in pubblica udienza, in via graduata: annullare l’avviso di accertamento per mancanza di base imponibile e quindi non debenza della “maggiore imposta” accertata [Vizio N. 4] annullare l’avviso di accertamento per violazione della normativa interna, contraddittorietà e difetto di motivazione [Vizio N. 3] annullare l’avviso di accertamento per violazione e mancata applicazione della norme agevolative per le imprese operanti nel Mezzogiorno, ex art. 14, comma 5, L. 1° marzo 1986 n. 64 [Vizio N. 1] annullare l’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 26, 4° comma, D.P.R. 29/09/73 N. 600 [Vizio N. 2] Annullare l’avviso di accertamento per le argomentazioni espresse nel “merito” Annullare l’avviso di accertamento per coerenza giurisprudenziale di “legittimità” con le pronunce della Suprema Corte Protestate le spese del presente grado di giudizio come da onorari e nota spese depositati nel fascicolo allegati. Torino, lì 21 ottobre 1999 Il difensore FASCICOLO DOCUMENTI ALLEGATI Doc. N. 1: Avviso di accertamento n. 3193000833, prot. N. 81 del 5 luglio 1999, emesso dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara Doc. N. 2: Modello 760/94 dichiarazione dei redditi esercizio sociale 1/12/92-30/11/93 Doc. N. 3: Provvedimento di esenzione decennale ILOR Doc. N. 4: Provvedimento di esenzione decennale IRPEG Doc. N. 5: Decisione n. 157/158 del 18 novembre 1988 Sez. I – Commissione Tributaria II grado di Avellino Doc. N. 6: Sentenza n. 4775 del 28 maggio 1987, Sez. I della Cassazione Doc. N. 7: Sentenza n. 11211 del 21 aprile 1995, Sez. I della Cassazione Doc. N. 8: C.M. n. 150/E del 20 maggio 1995 Doc. N. 9: C.M. n. 258/E del 26 ottobre 1995 ONORARI E NOTA SPESE Ai sensi D.P.R. 10/12/94. N. 645 Assistenza tributaria (Art. 47, comma 1) Redazione ricorso onorario fisso: Lit. 100.000 Redazione ricorso onorario graduale: Lit. 500.000 Rappresentanza tributaria (Art. 48, comma 2, D.P.R. 10/12/94 n. 645) Un intervento presso la C.T.P.: Lit. 200.000 Indennità (Art. 19, comma 1, lett. a) Formazione fascicolo e rubricazione ricorso: Lit. 100.000 Rimborsi spese (Art. 18, comma 2) Spese di viaggio e soggiorno: Lit. 560.000 volo aereo A/R Torino/Pescara Totale Lit. 1.460.000 (unmilionequattrocentosessantamilalire)      PAGE \* MERGEFORMAT 7 0bc§¨ò À Í Î 6 I J _ ` k l � #tu~»¦§ù  xÎú,¨×Mœ¶Š…Ï仼  € Á "¶#®$øíèßÔßÐøÔßÅÔßÐßÔßøÐøßÔßè¾ßй²¹²¹²¹Ðø©Ð²ÐžÅž—йй²¹Ðßè¾ßйй h§Ühgo×hgo×5�6�mHsHhgo×6�mHsH hgo×5�6� hgo×6� hgo×5�CJh§Ühgo×mHsHhgo×hgo×5�CJmHsHhgo×5�mHsH hgo×5�hgo×5�CJ mHsHhgo×mHsH;0bcx§¨; ò À Í Î 6 ýýËËÉÄššÄ˜�‚šÄÄ$ & Fdha$gdgo× & Fgdgo×)$dh$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$dh2$dh$d%d&d'd-DMÆ ÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$6 I J _ ` k l � #S†tuÕÍËÆ”ƆË{{mÆ$ & Fdha$gdgo× & Fdhgdgo×$ & Fdha$gdgo×2$dh$d%d&d'd-D•MÆ ÿÿÿÿ%NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$dh$dha$)$dh$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$ u~«g»ÍÈ’\\\5 & Fdh$d!%d$&d!'d$-DMÆ ÿÿNÆÿ!OÆÿ$PÆÿ!QÆÿ$gdgo×5 & Fdh$d!%d$&d!'d$-DMÆ ÿÿNÆÿ!OÆÿ$PÆÿ!QÆÿ$gdgo×dh2$dh$d%d&d'd-D•MÆ ÿÿÿÿ%NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$»¦§Îú,¨×Mœ‹»¼ÐËÉÁÉ»»¯¦¦»žžÉË & F gdgoׄdh`„ $„dh`„a$„`„$dha$dh/dh$d!%d$&d!'d$-DMÆ ÿÿNÆÿ!OÆÿ$PÆÿ!QÆÿ$¼  € "v#Ë$+*,*Ì*Éš•“��…•X- & Fdh$d!%d!&d!'d!NÆÿ!OÆÿ!PÆÿ!QÆÿ!gdgo×$dha$„`„dh/dh$d!%d$&d!'d$-DMÆ ÿÿÿÿNÆÿ!OÆÿ$PÆÿ!QÆÿ$5 & Fdh$d!%d$&d!'d$-DMÆ ÿÿÿÿNÆÿ!OÆÿ$PÆÿ!QÆÿ$gdgo× ®$·$¸$Á$Â$È$Ê$Ë$,%´%o)***+*,*Ì*ú+],8/†/â/ä/±0^1ö2ý2þ2H5â5ã5ž789 9 9Ç9¤:¥:Ò:•;ß<à<S={= =I@K@�@‚@«@AATA�A‚A¨AâAãABŒB�BùôùôùôðåÝÔÉÝÉÀµÀðݵÀµÝðݯÀðÝÀÝðݵÀðݧÝðÝÀðÝÀÝÀðÀÉÝÀÉÝÀÉÝÀÉÝ›h§Ühgo×5�mHsHh§ÜmHsH hgo×CJhgo×5�CJmHsHhgo×5�mHsHhgo×5�6�mHsHhgo×6�mHsHhgo×mHsHh§Ühgo×mHsHhgo× hgo×6� hgo×5�6�<Ì*O+ù+ú+],G-o.7/8/†/ä/ÕÕÐÎõµÐˆa&dh$d!%d!&d!'d!NÆÿ!OÆÿ!PÆÿ!QÆÿ!- & Fdh$d!%d!&d!'d!NÆÿ!OÆÿ!PÆÿ!QÆÿ!gdgo×$ & Fdha$gdgo× & Fdhgdgo×dh)$dh$d!%d!&d!'d!NÆÿ!OÆÿ!PÆÿ!QÆÿ!a$ ä/å/±0^1,2õ2ö2ý2þ2 4H5ž78‚899úúôèÜúÒÍÇôÜÅ·®®„dh^„$ & Fdha$gdgoׄ`„dh -D•MÆ ÿÿÿÿ% $„dh`„a$ $„dh`„a$„`„dh9 9 9Ç9O:Ò:•;<h<ß<à<S=n={=|=~=�=Ÿ= =2>ÕÍ˽½µ½½½°Ë°°°°°Õ°¨$dha$dh & F gdgo×$ & F dha$gdgo×$dha$)$dh$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$2>‰>¾>ô>^?¦?ï?@H@I@K@`@�@‚@«@Ú@AATA�A‚A¨AâAãABNBOB÷÷÷÷÷òííííëéááíííáòíáòíáíí$dha$dhdh$dha$OB�B�B�B’B“B•B–B˜B™BµB¶B·B¸B¹BºB»Búøøøøøøøøóñøëøøú„ ú^„ ú$a$dh�BŽB�B‘B“B”B–B—B™BšB±B²B³B´B¶BºB»B÷ó÷ó÷ó÷óëçëÞëçóÒh§Ühgo×5�mHsHh§ÜmHnHuh§Üjh§ÜUhgo×jhgo×Uw0&P+p8,p8-p8.p8/R °Ð/ °à=!°¥"°¥#�Š$�Š%°°Ð°Ð �Ð4Òÿ85Òÿ86Òÿ87Òÿ8^ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°62ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð2(Øè 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�8XøV~_HmHnHsHtHF`ñÿF NormaleCJOJQJ_HmH sH tH:@: Titolo 1$ 5�>*KH4@4 Titolo 2$5�4@4 Titolo 3$>*d@d Titolo 4,$$dh$d%d&d'd@&a$5�mHsHuP@P Titolo 5$$dh@&a$5�CJmHsHud@d Titolo 6,$$dh$d%d&d'd@&a$5�mHsHuh@h Titolo 7,$$dh$d%d&d'd@&a$5�CJmHsHuh@h Titolo 8,$$dh$d%d&d'd@&a$5�CJmHsHuh @h Titolo 9, $$dh$d%d&d'd@&a$5�6�mHsHuLA òÿ¡L Car. predefinito paragrafo\i@óÿ³\ 0Tabella normale :V ö4Ö4Ö laö 4k`ôÿÁ4 0 Nessun elenco (þOò( Body 1@@@  Intestazione  ÆàÀ!lB@l Corpo del testo&$dh$d%d&d'da$5�mHsHuVP@"V Corpo del testo 2$dha$ mHsHub @2b 0 Piè di pagina$ ÆÓ¦%a$5�CJOJQJmHsHu2)¢A2  Numero paginapQ@Rp Corpo del testo 3$$$d%d&d'd-D•a$CJmHsHujC@bj Rientro corpo del testo$„dh`„a$ mHsHuNþ/¢qN §Ü0Piè di pagina Carattere5CJPK!‚мú[Content_Types].xml¬‘ËjÃ0E÷…þƒÐ¶Ørº(¥ØÎ¢Iw},Òä±-j�„4 Éßwì¸Pº-t#bΙ{U®�ã “óTéU^h…d}㨫ôûî)»×*1Pƒ'¬ô “^××Wåî0)™¦Též9<“l�#¤Ü$yi}�å;À~@‡æ¶(îŒõÄHœñÄÐuù* D× zƒÈ/0ŠÇ° ðûù $€˜ X«Ç3aZ¢ÒÂà,°D0j~è3ß¶Îbãí~i>ƒØÍ3¿\`õ?ê/ç[ج¶Géâ\Ä!ý-ÛRk.“sþÔ»�..—·´aæ¿­?ÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„�ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥�C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=þ®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®�¨Éÿ³Ã0ÌžOÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½�¨eªÔе¸ùÖýÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡w�Ù7c»(Eb²Ë®»öCœAÇ ÒŸÛ×åãƒ7ÎßÕ›K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ð|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´�ßIÈsQ}#Õ�…­µÝ Öµ+Õ!ï,Ý^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ýÿÿPK!¥‰Hþ—Rtheme/theme/theme1.xmlìYMoE¾#ñF{oc'vGuªØ±HÓF±[Ôãxw¼;ÍìÎjfœÔ7Ô‘�q 7¨ÔJ\ʯ A‘úxgfw½¯IÒFPA}H¼³Ïûý1^»3tH„¤ñ6rö=2%õ‚ÏÄ@3'M Ô5BNe— tˆYÛI?’ûÊC K/Ú^Í|¼¥�«Kx=#bjm‰®o>]F,™"BëýFëÊVÁߘšÇõz½n¯^ð3ìû`©Õ¥Ì³Ñ_«wrž%�ý:Ï»[kÖ.¾ÄeNçV§Ói¶2],S²_søµÚjcsÙÁ�Å7çð�Îf·»êà ÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`­ÚïgÜ È˜³íJøÀ×j|†‚l(²K‹óD-ʵß㢠dXÑ©iJÆØ‡<îâx$(Öð:Á¥7vÉ—sKZ’¾ ©j{¦jbÆïÕóï_=ŠŽ<;~ðÓñÇÇ~´Œªmœ„eª—ß~öçã�ÑO¿yùè‹j¼,ãýá“_~þ¼å3SçÅ—O~{öäÅWŸþþÝ£ ø¦À£2|Hc"ÑMr„öy †¯¸š“‘8Å0´L±™„'XK©àßS‘ƒ¾9Å,‹Ž£G‡¸¼# }T¯Oî9 "1Q´BòN;À]ÎY‡‹J/ìhY%7'IX-\Lʸ}Œ«dwqâÄ·7I¡oæiéÞ�ˆ£æÉÂ!IˆBú? 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