CONTENZIOSO CIVILE-ECCLESIASTICO: COMPETENZA DI GIURISDIZIONE (2)
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO – Sent.17.01.2012 n. 263
SOMMARIO:
Contratto di prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato rotale. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Autore: Tribunale Civile
Data: 17 gennaio 2012
Argomento: Giurisdizione, Laicità, Matrimonio, Rapporti Stato - Confessioni religiose
Nazione: Italia
Parole chiave: Avvocato rotale, Prestazione d'opera intellettuale, Contratto d'opera professionale, Matrimonio concordatario, Tribunale ecclesiastico, Giudice ordinario, Giurisdizione.
Abstract:
La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale, relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al Tribunale ecclesiastico, nulla toglie al carattere civilistico del rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice italiano.
La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale, relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al Tribunale ecclesiastico, nulla toglie al carattere civilistico del rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice italiano.
SENTENZA:
SENTENZA RUBRICATA NELLE PRINCIPALI RIVISTE GIURIDICHE:
http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5729