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CONTENZIOSO PENALE

CASSAZIONE PENALE - Sentenza 9 luglio 2012 n. 26614

 

SOMMARIO:


Violazione del contraddittorio e diritto all'ascolto.

 

Autore: Corte di Cassazione – Penale

Data: 9 luglio 2012

Argomento: Libertà religiosa

Dossier: Libertà religiosa

Nazione: Italia

Abstract: Nell'archiviare de plano gli atti nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione) dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto.

 

SENTENZA:

 
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SENTENZA RUBRICATA NELLE PRINCIPALI RIVISTE GIURIDICHE: 

http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5877

 

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