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CASSAZIONE CIVILE SS.UU. – Ord. 6.07.2011 n. 14839


SOMMARIO:

Matrimonio concordatario: azione di risarcimento danni nei confronti del giudice ecclesiastico. Difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

Autore: Corte di Cassazione - Sezioni Unite

Data: 6 luglio 2011

Argomento: Delibazione, Famiglia, Matrimonio

Nazione: Italia

Parole chiave: Matrimonio concordatario, Tribunali ecclesiastici regionali, Risarcimento danni, Difetto di giurisdizione del giudice italiano, Giudice ecclesiastico.


Abstract: Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. L'attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino a quando detti atti restino funzionali all'attività processuale ed interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal can. 1401 C.I.C., sia alla regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressa dall'art. 7 della Costituzione, separazione ed indipendenza che costituiscono l'essenza stessa del principio di laicità dello Stato.

 

SENTENZA:

 

SENTENZA RUBRICATA NELLE PRINCIPALI RIVISTE GIURIDICHE: 

http://www.olir.it/documenti/?documento=5661

 

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