ÐÏࡱá>þÿ ‡‰þÿÿÿ…†ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á€ð¿õ†bjbjëÈëÈ8¬‰¢‰¢þ}Ûÿÿÿÿÿÿ·N N ’ œ ¨¨¨ÿÿÿÿ¼¼¼8ô|¼M'øŒŒ¢¢¢ÖÖÖÌ&Î&Î&Î&Î&Î&Î&$E(¢ç*ªò&¨ÖÖÖÖÖò&¨¨¢¢4'ŠŠŠÖ&¨¢¨¢Ì&ŠÖÌ&ŠŠnX$ü”&¢ÿÿÿÿpHp;«[ʼüT& ¸&'0M't& ‘+üŽ‘+@”&‘+¨”&$ÖÖŠÖÖÖÖÖò&ò&ŠÖÖÖM'ÖÖÖÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‘+ÖÖÖÖÖÖÖÖÖN X: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA RICCSS91 RICORSO Per CARTIERA SCOTT SUD S.P.A., con sede legale in Alanno (PE), C.A.P. 65020, Località S. Emidio, C.F. 05396280017, P. IVA 01224900686, RICORRENTE nella persona del legale rappresentante BERARDI Roberto, nato a Brescia il 23/06/47, residente nel comune di TORINO, Corso B. Telesio N. 20, C.A.P. 10146, C.F. BRR RRT 47H23 B157E rappresentato e difeso da Bogetti Maurizio, dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, comma 2, terzo periodo, D. Lgs. 31/12/92 N. 546, come da mandato in calce al presente ricorso C O N T R O: IL MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO II.DD. di PESCARA, in persona del direttore pro-tempore, RESISTENTE AVVERSO: l’avviso di accertamento n. 22, prot. n. 3674 del 22/03/96, emesso dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pescara, notificato al ricorrente il 1°/04/1996 e relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio sociale 1/12/91-30/11/92 (Doc. 1) F A T T O: 1. L’ 11/07/95 al ricorrente veniva notificato da parte dell’Ufficio Distrettuale II.DD. di Pescara il modello 55 N. 53, con richiesta di esibire documentazione contabile relativamente al periodo 1/12/91-30/11/92 (Doc. 2) 2. Il 24/08/95 il ricorrente consegnava all’Ufficio II.DD. di Pescara un primo plico contenente parte della documentazione richiesta, a fronte del quale veniva rilasciata la ricevuta di consegna Mod. 8 N. 2928 (Doc. 3) 3. Il 4/10/95 il ricorrente consegnava all’Ufficio II.DD. di Pescara un secondo plico contenente la restante documentazione richiesta, a fronte del quale veniva rilasciata la ricevuta di consegna Mod. 8 N. 3306 (Doc. 4) 4. Il 24/01/96 il ricorrente spediva a mezzo raccomandata A.R. N. 57892 (Doc. 5), un ultimo plico di documentazione a seguito di una richiesta telefonica da parte dell’Ufficio II.DD. di Pescara di ulteriori chiarimenti. 5. Il 1°/04/96 al ricorrente veniva notificato Avviso di Accertamento sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche e sull’imposta locale sui redditi, Prot. n. 3674 del 22/03/96, con il quale l’Ufficio II.DD. di Pescara rettificava il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 30/04/93 con ricevuta di consegna Mod. 8 n. 2, relativa all’esercizio sociale 1/12/91-30/11/92, per complessive Lit. 401.970.000 (quattrocentounmilioninovecentosettantamilalire) (Doc. 1) DIRITTO: 1.1 Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 32 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 L’Ufficio II.DD. avrebbe dovuto indicare nel modello 55 (Questionario) il motivo della richiesta di trasmettere atti e documenti L’11/07/95 al ricorrente veniva notificato da parte dell’Ufficio Distrettuale II.DD. di Pescara il modello 55 N. 53, con richiesta di esibire documentazione contabile relativamente al periodo 1/12/91-30/11/92. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, N. 3), D.P.R. 29/09/73 N. 600, “...gli uffici delle imposte possono: ...3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti.....”. Nel modello 55 l’Ufficio non ha indicato alcun motivo a fronte di tale richiesta di documentazione (Doc. 2) 1.2 Eccesso di potere per violazione della normativa interna ex C.M. N. 20 del 25/03/82 L’Ufficio II.DD. avrebbe dovuto indicare nel modello 55 (Questionario) il motivo della richiesta di trasmettere atti e documenti La Circolare Ministeriale N. 20 prot. N. 7/1043 del 25/03/82, nell’ultimo periodo del paragrafo “A - Mod. 55 (Questionario)” richiama l’attenzione dei dipendenti degli Uffici, con riferimento alle richieste formulate mediante il modello 55, affinché “...indichino sempre, nella facciata interna del modello e senza fare ricorso a formule generiche, il motivo per il quale le dette richieste sono effettuate”. (Doc. 6). Il comportamento dell’Ufficio è pertanto in violazione di legge con riferimento alla normativa interna, in quanto non ha motivato il modello 55. 2. Eccesso di potere per violazione della normativa interna ex C.M. N. 20 del 25/03/82 L’Ufficio II.DD. avrebbe dovuto redigere il modello 56 (Processo verbale) La Circolare Ministeriale nel paragrafo “C - Processo verbale”, afferma:“Il Mod. 56 va utilizzato per redigere in ufficio il processo verbale del colloquio che si svolge tra il funzionario ed il contribuente o il suo rappresentante. In particolare dal detto verbale devono risultare, oltre le indicazioni previste nella prima parte (generalità del funzionario e del contribuente, ecc.), anche: a) le richieste fatte dal funzionario per ottenere dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti del contribuente e le risposte fornite b) l’esibizione da parte del contribuente o del suo rappresentante di atti, documenti e registri con l’indicazione delle eventuali omissioni o irregolarità riscontrate e delle precisazioni o chiarimenti forniti al riguardo dall’interessato. Ciò al fine dell’eventuale irrogazione delle sanzioni. Il processo verbale Mod. 56 va redatto in duplice esemplare, uno dei quali va consegnato, anche se non richiesto, al contribuente o al suo rappresentante”. (Doc. 6) La redazione del processo verbale di constatazione costituisce pertanto un obbligo per l’Ufficio, per constatare l’esibizione di atti, documenti e registri con l’indicazione delle eventuali omissioni o irregolarità riscontrate nonché le precisazioni e i chiarimenti forniti al riguardo dal contribuente Il comportamento dell’Ufficio è pertanto in violazione di legge con riferimento alla normativa interna, in quanto non ha redatto il modello 56 nè in occasione dell’incontro avvenuto con i rappresentanti della società in data 24/08/1995 né in relazione alla documentazione inviata. 3. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 70 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 L’Ufficio avrebbe dovuto redigere il processo verbale di constatazione delle violazioni alle norme tributarie per avviare la procedura di accertamento L’Ufficio II.DD. avrebbe dovuto dapprima constatare le violazioni mediante redazione del processo verbale, come già previsto dall’art. 24 della L. N. 4/29, richiamata dall’art. 70 del D.P.R. N. 600/73, al fine di permettere la definizione in via breve della lite, prima di emettere l’avviso di accertamento. Ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 29/09/73 N. 600, 1° comma, “Per quanto non è diversamente disposto del presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 N. 42 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, N. 898, e successive integrazioni”. Ai sensi dell’art. 24 della legge N. 4/1929, “Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”. Anche la giurisprudenza è concorde con le indicazioni contenute sia nelle leggi finanziarie sia nella circolare ministeriale citate. La Decisione N. 402 del 28/11/90 della Commissione Tributaria di I grado di Teramo, Sez. II, infatti afferma: “...Pertanto è illegittimo l’avviso di accertamento emesso senza la preventiva redazione del processo verbale di constatazione”. La sezione inoltre osserva quanto segue: “...a) l’art. 24 della L. 7/01/29 N. 4, fissa un principio di carattere generale per la constatazione delle violazioni alle norme tributarie; b) il processo verbale di constatazione è l’unico atto che all’interno della procedura di accertamento può svolgere la funzione di prova dei fatti che in tale ispezione vengono acclarati; c) il processo verbale di constatazione risponde anche all’esigenza di far fede sulla prima formazione del contraddittorio tra contribuente e Fisco in ordine alle trasgressioni rilevate;...”. (Doc. 7) 4. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 75 1° c. , D.P.R. 22/12/86 N. 917 L’Ufficio sostiene che risultano imputati costi sostenuti per lo stabilimento i quali andavano capitalizzati e non spesati per intero nell’esercizio. Il Contribuente ha spesato tali costi in quanto si tratta di spese per il ripristino della funzionalità degli impianti e del capannone solo parzialmente danneggiati. L’Ufficio sostiene che ai conti indicati nei rilievi di cui ai punti a) e b) di seguito riportati, risultano imputati gli importi di fatture relative a costi sostenuti per lo stabilimento di Alanno, i quali andavano capitalizzati e non spesati per intero nell’esercizio. I due rilievi sono stati raggruppati per omogeneità in quanto fanno riferimento allo stesso evento, cioè si tratta di spese sostenute per ripristinare la funzionalità degli impianti e del capannone dello stabilimento danneggiati dall’incendio verificatosi in data 9/04/92, come risulta dalle perizie redatte dalle società assicuratrici, FACTORY MUTUAL INTERNATIONAL e GENERALI (Doc. 8) 4.1 RILIEVI DELL’UFFICIO Rilievo a) - Conto “Spese per prestazioni di servizi” - Sottoconto “81320 - Spese manutenzione ordinaria” Le fatture imputate nel sottoconto “81320 - Spese manutenzione ordinaria” oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. 13 del 21/04/92 della Ditta s.d.f. CICIONI FRANCO & DE LAURENTIS GIACOMINO, avente per oggetto “Lavori di tinteggiatura effettuati presso Vs/ capannone” - importo Lit. 166.600.000 (Doc. 9) - ft. N. 128 del 30/05/92 della Ditta ELIOS s.r.l. avente per oggetto “Ripristino impianto antincendio ed elettrico” - importo Lit. 30.000.000 (Doc. 10) - ft. N. 127 del 30/05/92 della Ditta ELIOS avente per oggetto “Sostituzione rilevatori termovelocimetrici e spostamento rilevatori fumo” - importo Lit. 29.850.000 (Doc. 11) L’ammontare complessivamente contestato è di Lit. 226.450.000. Rilievo b) Conto “Spese e perdite diverse e sopravvenienze passive” - Sottoconto “81902 - Spese diverse” Le fatture imputate nel sottoconto “81902 - Spese diverse” oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. 17/043 del 28/05/92 della Ditta ITAL PREFABBRICATI s.a.s. avente per oggetto “Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponatura e portali in ferro presso Vs. stabilimento” - Importo Lit. 32.000.000 (Doc. 12) - ft. N. 50/92 del 31/09/92 della Ditta ASCOLANA ASFALTI s.r.l. avente per oggetto “Lavori di rifacimento guaina di impermeabilizzazione c/o copertura Vs. stabilimento di Alanno” - Importo Lit. 41.107.000 (Doc. 13) L’importo complessivamente contestato è di Lit. 73.107.000. 4.2 ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI L’Ufficio ha indicato l’importo della ft. N. 13 del 21/04/92 della Ditta s.d.f. CICIONI FRANCO & DE LAURENTIS GIACOMINO, avente per oggetto “Lavori di tinteggiatura effettuati presso Vs/ capannone”, oggetto di contestazione, per Lit. 166.600.000. Tale importo non è corretto in quanto è il totale della fattura, cioè il costo della merce più l’IVA del 19%, (140.000.000 + 26.600.000) (Doc. 9). Dalla scheda contabile l’imputazione del costo nel conto “81902 - Spese diverse” risulta infatti corretta per Lit. 140.000.000, mentre l’IVA è stata registrata nel conto “16605 - IVA su acquisti”: Pertanto l’Ufficio ha considerato Lit. 26.600.000 in più. 4.3 RICOSTRUZIONE CONTABILE Dalla scheda contabile per conto/centro di costo, si può rilevare che era stato attivato il centro di costo “97700 - Incendio Alanno” al fine di consentire ragggruppare nel corso dell’esercizio tutte le spese aventi per oggetto l’incendio. Mentre il conto definisce la “natura” del costo, il centro di costo ne indica la “destinazione”. Esso include anche altri costi correnti non contestati dall’Ufficio. Si può agevolmente verificare che il codice del centro di costo è indicato accanto al conto nella codifica del documento riportata su ciascuna fattura. Riepilogando le rilevazioni contabili relative all’incendio, dalle schede contabili per centro di costo, risulta la seguente situazione (Doc. 14): CENTRO DI COSTO “97700 - INCENDIO ALANNO” Tipologia di costoContestati dall’Ufficio Risultanti da scheda “81320 - Spese manutenzione ordinaria”  Lit. 226.450.000 Lit. 205.446.000“81902 - Spese diverse” Lit. 73.107.000 Lit. 114.719.300 Totale Lit. 299.557.000 Lit. 320.165.300 4.4 VALUTAZIONI DI MERITO La contestazione dell’Ufficio parte dal presupposto che tali costi dovessero essere capitalizzati. Per verificare la coerenza e correttezza di tale asserzione, è necessario analizzare il concetto di capitalizzazione dei costi. Partendo dalla regola generale che le spese devono essere capitalizzate se determinano un incremento di beni o del loro valore con utilità pluriennale, si possono distinguere quattro principali casistiche: 1) costi sostenuti per l’acquisizione di nuovi cespiti 2) costi sostenuti per migliorare ed incrementare cespiti già esistenti 3) costi sostenuti per rimpiazzare cespiti completamente danneggiati 4) costi sostenuti per altre cause. Nei primi due casi è necessario capitalizzare i costi in quanto danno luogo ad un incremento di cespiti od aumentano il valore di cespiti già esistenti. Nel terzo caso si deve rilevare dapprima lo smobilizzo del cespite per poterlo eliminare contabilmente e poi si procede a capitalizzare il nuovo cespite . Nel quarto caso, nel quale rientra il Contribuente, ci troviamo di fronte a costi sostenuti per ripristinare la funzionalità di cespiti già esistenti parzialmente danneggiati. Le spese sostenute presentano le seguenti caratteristiche: a) sono indispensabili per ripristinare i danni subiti dall’incendio dei cespiti solo in parte danneggiati , come attestato dalla perizia, e pertanto non danno luogo ad uno smobilizzo; b) hanno natura di costi correnti di competenza dell’esercizio, e pertanto sono stati correttamente imputati nei due conti, raggruppandoli su un unico centro di costo omogeneo denominato “Incendio Alanno”; c) a fronte di tali spese esiste un risarcimento danni assicurativo che si contrappone sia ai costi contestati dall’Ufficio, sia ad altri costi e danni subiti, in particolare dai semilavorati del magazzino, come rilevabile dalla perizia (Doc. 8). L’Ufficio è pervenuto pertanto ad una errata valutazione e conclusione in merito alla correttezza dell’imputazione delle fatture sopra elencate, perché non ha considerato l’intrinseca natura e destinazione di tali spese. Il comportamento del contribuente è pertanto sia civilisticamente sia fiscalmente corretto, in quanto ha imputato e spesato nell’esercizio i costi sostenuti per ripristinare la funzionalità originaria degli impianti e del capannone danneggiati, come è attestato nelle risultanze delle scritture e delle schede contabili nonché dalla perizia assicurativa. Si riporta a completamento delle argomentazioni esposte l’art. 75, 1° c., 1° capoverso, che così recita: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”. 5. Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 75 1° e 2° c. lett. b) del D.P.R. 22/12/86 N. 917 L’Ufficio non ha applicato la norma fiscale che stabilisce il criterio di competenza dei costi relativi alle prestazioni di servizi, nella fattispecie fornite da una società di revisione. L’Ufficio sostiene nel rilievo a) - Conto “Spese per prestazioni di servizi” relativamente al sottoconto “82002 - Consulenze sindaci e revisori”, che al suddetto conto risultano imputati importi relativi a prestazioni professionali non di competenza dell’esercizio. Le fatture oggetto di contestazione sono le seguenti: - ft. N. T/19 del 21/01/92 della società di revisione PRICE WATERHOUSE avente per oggetto “Competenze per la revisione e certificazione del bilancio della vostra società al 30/11/91” - Importo Lit. 40.000.000 (Doc. 15) - ft. N. T/208 del 19/06/92 della società di revisione PRICE WATERHOUSE con il medesimo oggetto - Importo Lit. 5.750.000 (Doc. 16) Ai sensi dell’art. 75 1° c. del D.P.R. 22/12/86 N. 917: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio di cui si verificano tali condizioni”. Ed inoltre ai sensi delll’art. 75 2° c. lett. b) del D.P.R. 22/12/86 N. 917: “I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. Da ciò si arguisce che la contestazione dell’Ufficio è in contrasto con la norma per i seguenti motivi: 1) l’attività di certificazione e revisione del bilancio è stata ultimata nell’anno successivo a quello di riferimento, e quindi in pieno rispetto dell’art. 75 2° comma lett. b) sopra citato; si precisa inoltre che non era stato stipulato un contratto. 2) l’importo della certificazione e revisione è quantificabile solo “a posteriori”, in base alle ore effettivamente impiegate dai revisori ed alle spese vive sostenute. Infatti l’importo fatturato è composto da due voci: competenze e spese vive. Pertanto sino al termine della revisione non era possibile determinare in modo obiettivo l’ammontare, in ottemperanza all’art. 75, 1° comma sopra citato. A conferma della correttezza della imputazione contabile si riporta la norma di comportamento N. 128 recante il “Regime di deducibilità fiscale degli emolumenti sindacali” a cura della commissione norme tributarie di comportamento dell’Associazione dottori commercialisti di Milano, considerata l’analogia tra i compensi dei revisori e dei sindaci, per quanto concerne l’attività di “controllo del bilancio”. Tale norma recita come segue: “...Sotto il profilo aziendale l’utilità economica del costo sostenuto dalla società per le prestazioni rese dai componenti del collegio sindacale è riferibile al momento in cui le prestazioni stesse sono eseguite. Pertanto, i compensi devono essere imputati, nel rispetto del principio di competenza, all’esercizio in cui le prestazioni sono eseguite”. (Doc. 17) Anche la dottrina conferma tale linea di condotta, e secondo il pensiero del Valacca R. in “La competenza fiscale delle spese di revisione e certificazione” - (Corriere Tributario 1992, n. 16, pag. 1144),“Dal punto di vista fiscale se il servizio reso dai revisori è ultimato nell’esercizio in cui viene resa la relazione (e quindi nell’esercizio successivo a quello di riferimento), il costo della certificazione rileva (...) nell’esercizio in cui il servizio viene ultimato”. (Doc. 18) 6. Violazione e mancata applicazione di legge ex art. 66 2° c. ed art. 75 1° c. e 2° c. lett. b), D.P.R. 22/12/86 N. 917 L’Ufficio ha contestato l’imputazione di costi che sostiene non di competenza dell’esercizio. L’Ufficio sostiene nel rilievo b) Conto “Spese e perdite diverse e sopravvenienze passive” - Sottoconto “89400 - Perdite diverse”, che al suddetto conto risultano imputati costi relativi a fatture non di competenza dell’esercizio. Le fatture oggetto di contestazione sono le seguenti: 1) fatture N. 28/65/106/186/227/255/327/365 del 1991 emesse dalla ditta TRASPORTI CELERI FERROSTRADALI di Umberto Scoponi & C. s.a.s., per trasbordo e consegna vagoni ferroviari, contenenti cellulosa, dalla stazione di Chieti/Pescara P.N. allo stabilimento di Alanno nei mesi di gennaio/ottobre 1991, per un importo complessivo di Lit. 39.350.000 (Doc. 19); 2) ft. n. 571 del 7/03/91 della PLASTEUROPA INDUSTRIE S.p.A., per fornitura merce, il cui importo è di Lit. 7.526.000 (Doc. 20); 3) ft. n. 1142 del 30/11/91 dello STUDIO NOTARILE ASSOCIATO “ROSTAGNO dott. Angiolina e Colombo dott. Anna”, per prestazioni professionali periodo febbraio 1990-Novembre 1991, per Lit. 9.786.950 (Doc. 21). 6.1 Fatture ditta TRASPORTI CELERI FERROSTRADALI Le fatture in oggetto si riferiscono al trasbordo di cellulosa acquistata dalla consociata spagnola SCOTT MIRANDA S.A., dai vagoni ferroviari giunti dalla stazione di Chieti e di Pescara allo stabilimento. Tale cellulosa viene acquistata con la condizione di consegna “franco stabilimento” (Value free delivered - CIP ALANNO), quindi comprende le spese di trasporto, come si può rilevare da due fatture allegate a titolo di esempio (Doc. 22). La SCOTT MIRANDA pertanto doveva rimborsare tali costi, che pertanto correttamente erano stati rilevati in un conto transitorio “16870 - Creditori/debitori diversi” in attesa di definizione. La SCOTT MIRANDA contestò la richiesta di riaddebito rifiutandosi di pagare. Il contenzioso si perpetuò sin dopo la chiusura del bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 30/11/91. Pertanto solo quando si ebbe la certezza che tale somma non sarebbe mai stata pagata, si imputarono tali importi a costo nel conto “89400 - Perdite diverse” . Ciò è stato effettuato nel pieno rispetto della normativa fiscale, ed in particolare: a) in base all’art. 66 2° c. del D.P.R. 22/12/86 N. 917, infatti “Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”. b) inoltre nel pieno del principio di certezza e determinabilità è stato applicato l’art. 75, 1° c. 2° periodo che afferma: “... Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. 6.2 Fattura ditta PLASTEUROPA INDUSTRIE S.P.A. Dalla lettura testuale della fattura risulta che la data di emissione è il 7/03/91, mentre la data di registrazione contabile è il 31/07/91. Il conto di imputazione riportato nel timbro di protocollo del documento è il seguente: “90010 - Materie prime e scorte di allestimento c/ acquisti” e non il conto “89400 - Perdite diverse”. Il rilievo dell’Ufficio è dunque erroneo. 6.3 Fattura STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Le prestazioni professionali del notaio non sono prevedibili per i seguenti motivi: 1) oggetto della fattura dello Studio Notarile non è una singola prestazione, ma ben 28, oltre a Lit. 1.451.000 di spese anticipate; 2) il compenso nasce dalla valutazione della tariffa professionale notarile, che non è di nostra competenza interpretare e valutare; 3) le prestazioni oggetto della fattura si riferiscono in particolare ad un insieme di attività svolte in relazione ad operazioni di aumento del capitale sociale, e pertanto il costo è stato imputato soltanto quando la prestazione nel suo insieme è stata ultimata. Ai sensi dell’art. 75 2° c. lett. b) “I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratto di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. MERITO 7. Violazione e mancata applicazione art. 1 della L. 7/08/90 N. 241 L’Ufficio non ha perseguito i fini determinati dalla legge in relazione ai criteri di economicità ed efficacia stante il regime di esenzione decennale da imposte sul reddito L’Ufficio nell’ultimo periodo dell’avviso di accertamento afferma quanto segue: “Poiché codesta società ha richiesto l’esenzione totale dall’ILOR e dall’IRPEG ai sensi rispettivamente dell’art. 101 1° comma, T.U. 6/03/78 N. 218 e dell’art. 14 5° comma, L. 1/03/86 N. 64, richieste tuttora in corso di esame da parte di quest’Ufficio, i redditi accertati ai fini ILOR e IRPEG non saranno provvisoriamente assoggettati a tassazione, fatto salvo il diritto dell’Ufficio al recupero delle imposte in caso di mancato riconoscimento delle esenzioni richieste”. 7.1 Oggettività del regime di esenzione in base alle norme di legge All’art. 101 1° c. del D.P.R. 6/03/78 n. 218 si legge: “Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all’art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l’esenzione decennale dall’imposta locale sui redditi sui relativi redditi industriali”. All’art. 14, 5° c. L. 1/03/86 N. 64 si legge ancora: “Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’Irpeg di cui all’art 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall’esenzione decennale totale”. Lo stabilimento è ubicato nella provincia di Pescara in Abruzzo e pertanto rispetta i requisiti territoriali. 7.2 Oggettività del regime di esenzione in base alla normativa interna Numerose risoluzioni ministeriali forniscono la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sul regime di esenzione. Si riportano le due più significative. Risoluzione Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte, N. 11/247 del 2 agosto 1986 “...Si osserva quanto segue. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda di esenzione trovano, come è noto, una espressa disciplina nell’art. 19 del D.M. 14 dicembre 1965 e nell’art. 5 del D.M. 18 novembre 1966, recanti rispettivamente norme per la disciplina delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per i territori del Mezzogiorno e per le zone depresse del Centro-Nord. Le citate disposizioni regolamentari stabiliscono che la domanda di esenzione deve essere richiesta con apposita istanza o nel contesto della dichiarazione dei redditi all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. Le stesse disposizioni stabiliscono, inoltre, che la richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all’avviso di accertamento o all’iscrizione a ruolo nei termini stabiliti (60 giorni dalla notifica del provvedimento). Le citate disposizioni, quindi, non stabiliscono un termine tassativo entro cui la domanda deve essere presentata a pena di decadenza, ma richiamano i termini generali stabiliti per i ricorsi contro gli attivi impositivi; è consentito, infatti al contribuente di avanzare la richiesta, efficace per l’intero decennio, sino al momento del ricorso contro il primo avviso di accertamento (omissis)” (Doc. 23). Risoluzione Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte, N. 11/308 del 27/10/83 “ ...Se è vero infatti che l’art. 19 (del D.M. 14 dicembre 1965) pone l’onere a carico del contribuente di una esplicita richiesta di esenzione con apposita istanza o nel contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi, è pur vero che viene espressamente consentita al contribuente la possibilità di avanzare la richiesta, efficace per l’intero decennio, fino al momendo del ricorso contro il primo avviso di accertamento o contro la prima cartella esattoriale. (omissis)” (Doc. 24). Al contribuente è quindi consentito seguire tre possibili vie per far valere il diritto a beneficiare del regime di esenzione: 1) inoltrare istanza di esenzione direttamente all’Ufficio Imposte Dirette 2) presentare domanda di esenzione in sede di dichiarazione dei redditi 3) avanzare la richiesta di esenzione al momento del ricorso contro il primo avviso di accertamento 7.3 Violazione dei criteri di economicità ed efficacia L’art. 1 della L. 7/08/90 N. 241 afferma: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità...”. L’avviso di accertamento formulato dall’Ufficio non sembra rispettare tali criteri, in quanto ha impiegato delle risorse per l’attività di verifica di una società in regime di esenzione, dalla quale pertanto non vi è la possibilità di recuperare gettito a favore dell’Erario. 7.4 Conclusioni sul diritto al regime di esenzione Il diritto all’esenzione dall’imposta sul reddito del contribuente si può sintetizzare nelle seguenti argomentazioni: 1) in via preliminare costituisce un fattore oggettivo legato alla territorialità dell’ubicazione dell’opifico in base alle norme di legge riportate nel paragrafo 7.1 2) in via principale la volontà di esenzione è stata manifestata in sede di dichiarazione annuale (Doc. 25) 3) in via subordinata la volontà di esenzione viene ribadita nel presente ricorso, come da apposita domanda allegata (Doc. 26), in applicazione delle disposizioni ministeriali riportate nel paragrafo 7.2, al fine di far valere il diritto all’esenzione, qualora l’Ufficio non dovesse riconoscere valida l’esenzione richiesta in sede di dichiarazione annuale. P.Q.M. voglia questa Onorevole Commissione Tributaria Provinciale accogliere il ricorso per le seguenti motivazioni: IN VIA PRELIMINARE: 1. Dichiarare nulli gli atti prodromici all’emissione dell’Avviso di Accertamento per i seguenti vizi: a) Violazione delle norme generali sull’accertamento e della normativa interna per difetto di motivazione (Si rinvia ai motivi 1.1 e 1.2) b) Violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie e mancata applicazione di legge per omessa redazione del processo verbale di constatazione, atto indispensabile per la prima formazione del contraddittorio (Si rinvia al motivo 2.) 2. Annullare conseguentemente l’avviso di accertamento (Si rinvia al motivo 3.) IN VIA PRINCIPALE: 3. Annullare l’avviso di accertamento per mancanza di base imponibile (Si rinvia ai motivi 4., 5. e 6.) IN VIA SUBORDINATA: 4. Annullare l’avviso di accertamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, stante l’innegabile oggettività del regime di esenzione da imposte decennale di cui beneficia la società (Si rinvia al motivo 7.) 5. Condannare l’Ufficio Imposte Dirette di Pescara a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza. ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Leg. 31/12/92 N. 546 si chiede la discussione del processo tributario in pubblica udienza. CARTIERA SCOTT SUD S.P.A. Il difensore abilitato Il rappresentante legale Ing. Berardi Roberto Dott. Bogetti Maurizio Visto per autentica MANDATO AD LITEM Io sottoscritto BERARDI Roberto, rappresentante legale della società CARTIERA SCOTT SUD S.P.A., incarico Bogetti Maurizio, dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, comma 2, 3° periodo, D.Lgs. 31/12/92 N. 546, e dipendente della società controllante SCOTT S.P.A., a rappresentare e difendere codesta società nel procedimento pendente dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Pescara, e all’uopo gli conferisco ogni facoltà ivi necessaria, compresa quella di impugnare, conciliare, transigere, fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, formulare motivi aggiuntivi, nominare sostituti. Viene eletto domicilio presso la sede legale della società in ALANNO (PE), C.A.P. 65020, Località S. Emidio. Visto è autentica Il difensore Il rappresentante legale Maurizio Bogetti Berardi Roberto ONORARI E NOTA SPESE Ai sensi D.P.R. 10/12/94. N. 645 Assistenza tributaria (Art. 47, comma 1) Redazione ricorso onorario fisso: Lit. 100.000 Redazione ricorso e memoria onorario graduale: Lit. 4.000.000 Rappresentanza tributaria (Art. 48, comma 2, D.P.R. 10/12/94 n. 645) Un intervento presso la C.T.P.: Lit. 300.000 Indennità (Art. 19, comma 1, lett. a) Formazione fascicolo e rubricazione ricorso e memoria: Lit. 200.000 Rimborsi spese (Art. 18, comma 2) Spese di viaggio e soggiorno: Lit. 560.000 volo aereo A/R Torino/Pescara Totale Lit. 5.160.000  All’art. 1 D.P.R. 6/03/78 N. 218 si legge: “Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, .....”     PAGE 18 /09  ß ê IRS£¨)*=‚—mÅGHC¨¯°â}ÔhªEG6 ^µKM¾ à!"w"k#ì#$£$&)&�&¾'P*Ô*—-.W0‹0323@4H4t4„4ô51626I6K6`67D7E7H7I7üøüñìçìàìàìÚøÔøìÍÈÍìÚÔÚìÍÈìÍìÚÔÚìÍÈÍÈÍìÍìÚÔøìÍìÍìÍìÍÈìÚÔìøìøìøìøìÍìÍìøìøìøìøìøì h N6� h N5�6� h NCJ h NCJ hÝ©h N hÝ©5� h N5� h N5�CJh NhÝ©O/09:BCÖŒ ] j k Ó Ü Ý Þ ß ê ë É ¤ €\ýýýõðÆððððÆððÆõððÆððððð)$dh$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$dh$dha$\HIRS¨*+ýlmÅHIì}ÔúúÐú¡¡úúúúú¡¡úúú¡¡/dh$d%d&d'd-DMÆ ÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ)$dh$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿa$dh ªFoD^µLM� à!w"$£$_%(&)&�&¾'¿'Î(P*úúúúúúúËËúúúúúúúúúËËúúú/dh$d%d&d'd-DMÆ ÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿdhP*Q*j*Ô*I+,¨,V-–-—-.f.B/0V0W0‹023333É4a5ô566úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúòâ$dh&dPÆÿa$$dha$dh626J6K6a6b6›6œ6­6®6Â6öööö�öööööXkd$$If–GÖF£ bZ £ ¿ ø öÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö GaöG dh$If Â6Ã6Û6Ü6î6ï677¦�����DXkd>$$If–GÖF£ bZ £ ¿ ø öÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö GaöG dh$IfXkdŸ$$If–GÖF£ bZ £ ¿ ø öÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö GaöG7777/707D7E7F7G7H7öööööö�öööXkdÝ$$If–GÖF£ bZ £ ¿ ø öÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö GaöG dh$If H7I7J7d79L9”9Ù9ý9–:1;<Õ<£=š>w?Ý?Ú@B¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡dhXkd|$$If–GÖF£ bZ £ ¿ ø öÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö GaöGI7d7AACABBxB4C F0GÊGÍGH¥HÔHŠI;NœOtP…Q‘Q RiRjR666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°62ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð2(Øè 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�ÀÐàð 0@P`p€�8XøV~_HmHnHsHtHH`ñÿH Normale$a$5�CJ_HmHsHtHLL Titolo 1 $¤ð¤<CJKHOJQJkHäXX Titolo 2)$$dh$d%d&d'da$CJXX Titolo 3)$$dh$d%d&d'da$CJDD Titolo 4$$dh&d@&a$>> Titolo 5$$dh@&a$ZZ Titolo 6,$$dh$d%d&d'd@&a$CJ ^^ Titolo 70$$dh$d%d&d'd-D @&a$CJVV Titolo 8,$$dh$d%d&d'd@&a$LA`òÿ¡L Car. predefinito paragrafo\i@óÿ³\ 0Tabella normale :V ö4Ö4Ö laö 4k ôÿÁ4 0 Nessun elenco B @òB  Piè di pagina  ÆÓ¦%2)@¢2  Numero paginaT@T Testo nota a piè di paginaCJT&@¢!T Rimando nota a piè di paginaH*¢02¢  Punto elencop & Fÿ„„åþ>ÆTÿ·ð^„`„åþDBBD Corpo del testodh5�dPRd Corpo del testo 2$dh$d%d&d'd-DCJT>@bT Titolo*$dh$d%d&d'd-Da$CJTQrT Corpo del testo 3dh$d&d5�PK!‚мú[Content_Types].xml¬‘ËjÃ0E÷…þƒÐ¶Ørº(¥ØÎ¢Iw},Òä±-j�„4 Éßwì¸Pº-t#bΙ{U®�ã “óTéU^h…d}㨫ôûî)»×*1Pƒ'¬ô “^××Wåî0)™¦Též9<“l�#¤Ü$yi}�å;À~@‡æ¶(îŒõÄHœñÄÐuù* D× zƒÈ/0ŠÇ° ðûù $€˜ X«Ç3aZ¢ÒÂà,°D0j~è3ß¶Îbãí~i>ƒØÍ3¿\`õ?ê/ç[ج¶Géâ\Ä!ý-ÛRk.“sþÔ»�..—·´aæ¿­?ÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„�ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥�C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=þ®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®�¨Éÿ³Ã0ÌžOÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½�¨eªÔе¸ùÖýÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡w�Ù7c»(Eb²Ë®»öCœAÇ ÒŸÛ×åãƒ7ÎßÕ›K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ð|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´�ßIÈsQ}#Õ�…­µÝ Öµ+Õ!ï,Ý^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ýÿÿPK!¥‰Hþ—Rtheme/theme/theme1.xmlìYMoE¾#ñF{oc'vGuªØ±HÓF±[Ôãxw¼;ÍìÎjfœÔ7Ô‘�q 7¨ÔJ\ʯ A‘úxgfw½¯IÒFPA}H¼³Ïûý1^»3tH„¤ñ6rö=2%õ‚ÏÄ@3'M Ô5BNe— tˆYÛI?’ûÊC K/Ú^Í|¼¥�«Kx=#bjm‰®o>]F,™"BëýFëÊVÁߘšÇõz½n¯^ð3ìû`©Õ¥Ì³Ñ_«wrž%�ý:Ï»[kÖ.¾ÄeNçV§Ói¶2],S²_søµÚjcsÙÁ�Å7çð�Îf·»êà ÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`­ÚïgÜ È˜³íJøÀ×j|†‚l(²K‹óD-ʵß㢠dXÑ©iJÆØ‡<îâx$(Öð:Á¥7vÉ—sKZ’¾ ©j{¦jbÆïÕóï_=ŠŽ<;~ðÓñÇÇ~´Œªmœ„eª—ß~öçã�ÑO¿yùè‹j¼,ãýá“_~þ¼å3SçÅ—O~{öäÅWŸþþÝ£ ø¦À£2|Hc"ÑMr„öy †¯¸š“‘8Å0´L±™„'XK©àßS‘ƒ¾9Å,‹Ž£G‡¸¼# }T¯Oî9 "1Q´BòN;À]ÎY‡‹J/ìhY%7'IX-\Lʸ}Œ«dwqâÄ·7I¡oæiéÞ�ˆ£æÉÂ!IˆBú? ¤Âº»”:~Ý¥¾à’�ºKQÓJ— éÈɦÑ6�!.Ó*›!ÞŽovï gUVo‘C U�Y…òCÂ7^Ç…ã*–C³²Ão`U)9˜ ¿ŒëI‘ ã¨)«hn °·ô «2ì»l»H¡èAϘó2r‹t#§UØM¢2öy)ŠÑWUð]îVˆ~†8àda¸ïPâ„ûônp›†ŽJ³Ño&BÇZµÓ�cšü];fú±Í�‹kÇÐ_|ý¸"³ÞÖF¼ {RU%lŸh¿‹p'›n—‹€¾ý=w O’=i>¿ñ¼k¹ïZ®÷Ÿo¹‹êù¬�vÖ[¡íê¹ÁÅfDŽNÈcÊØ@M¹!Í�,aŸú°¨éÌù�'¦4‚¯Y_wp¡À† ®>¢*D8…»îi&¡ÌX‡¥\ÂÁÎ,WòÖxÒ•=6õ�Áö‰Õ.ìòŠ^Îϳۄæð™ ZÑ Î*låJÆÌ~au­Ô™¥Õ�j¦Õ9Ò “!†ó¦ÁbáM@Œ-àåU8¡kÑp0ÁŒÚïvïÍÃb¢p‘!’H#m÷|Œê&Hy®˜›È�ŠéCÞ)^+Iki¶o í,A*‹k,—GïM¢”gð,JºnO”#KÊÅÉtÔöZÍ妇|œ¶½1œiákœBÔ¥žù0 ájÈW¦ý©Ålª|ÍVn˜[u¸¦°~Ÿ3Øé©�j ËȦ†y•¥K´$«ÿrÜzQØL -VÖ þ5-À�nhÉxL|UviEûÎ>f­”Oƒ(8B#6û¯Sì ¨„« ÓôÜ£io›WnsΊ®|{epv³4ÂY»Õ%šW²…›:.t0O%õÀ¶JÝ�qç7Å”ü™RNãÿ™)z?�›‚•@GÀ‡‹\�‘®×¶Ç…Š8t¡4¢~_Àà`zd ÜÅÂkH*¸N6ÿ9ÔÿmÍY¦¬áÀ§öiˆ…ýHE‚�=hK&ûNaVÏö.Ë’eŒLF•Ô•©U{D 긪÷vE�ꦛdmÀàNæŸûœUÐ(ÔCN¹ÞœRì½¶þéÉÇ3åöa3Ðäþ/T¬ØU-½!Ï÷Þ²!úÅlÌjäUÂJ[A++û×Táœ[­íXs/7så ŠóÃb1¥p߃ôØÿ¨ð™ýeBo¨C¾½Á š¤ dõ%;x Ý íâ'»h“I³²®ÍF'íµ|³¾àI·�{ÂÙZ³³ÄûœÎ.†3WœS‹éìÌÃŽ¯íÚBWCdO–(,�óƒŒ ŒùQ«ü«݃@oÁýþ„)i’ ~SFÏ�©(~+Ñ�nüÿÿPK! Ñ�Ÿ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„�M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—�Éc2Þ1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œÐŠTù€®8£�Vä"£¦AÈ»ÐH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ý8‰g/]þQAsÙ…(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!‚мú[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 +_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!¥‰Hþ—RÑtheme/theme/theme1.xmlPK-! Ñ�Ÿ¶'œ theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]— ¯_õ~ÚÝõ~¬ÿÿÿÿ I72tõ†DMR\P*6Â67H7B‡S¦cÌs|)ƒÞ†õ†EFGHIJKLNOPQSTU !”ÿ•€ð@ð  @ñÿÿÿ€€€÷ð’ ðð0ð( ð ððB ðS ð¿Ëÿ ?ððHðð0ð( ð ð$&Z`U\ýåæ=B÷û < y ~ i m ÔÖT]n#t#Ü#Þ#%%¢&¨&Õ(Û(C)E)Ï+Û+¨7¸7â?ç?L LqLuLºMÃM’O—O�O¦OQQüUV@jGjCoJoÿq rbvgvÓvÙvww~w_xexÝxãx#y)yÀ{Ç{þ}Ù~Ù~Û~Û~Ü~Ü~Þ~ß~á~â~ä~å~ó~ö~0:.d/á34Ð{æ{þ}Ù~Ù~Û~Û~Ü~Ü~Þ~ß~á~â~ä~å~ó~ö~ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿIÑ ÿQ* ÿÿÿÿÿÿÿÿÿöj» ÿÿÿÿÿÿÿÿÿa ð ÿšYP d BDÿÿÿÿÿÿÿÿÿàET0N¶|½ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‡b¾2 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,9Äàšÿÿÿÿÿÿÿÿÿp?@r3vòÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬~WO ÿÿÿÿÿÿÿÿÿvj9f ÿ•s…tD·¤ëÿÿÿÿÿÿÿÿÿ* „h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ð„h„˜þÆh^„h`„˜þo(.„h„˜þÆh^„h`„˜þo() „h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ð@„„åþ^„`„åþ.„h„˜þÆh^„h`„˜þo(„h„˜þÆh^„h`„˜þo(.„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýo(..„Є0ýÆÐ^„Ð`„0ýo(... „8„ÈûÆ8^„8`„Èûo( .... „8„ÈûÆ8^„8`„Èûo( ..... „ „`úÆ ^„ `„`úo( ...... „ „`úÆ ^„ `„`úo(....... „„øøÆ^„`„øøo(........„h„˜þÆh^„h`„˜þo()@ „„åþ^„`„åþ56CJ. @ „„åþ^„`„åþ56CJ) „h„˜þÆh^„h`„˜þo() „h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ð@h„h„˜þ^„h`„˜þ.,9,9PÃ!þÿÿÿøþÜšYP p?@þÿÿÿPöÜ•s…t¬~WOvj9fIÑa ðöj»‡b¾2Q*àET0ÿÿÿÿÿÿÿÿUÝàµð@ „„åþ^„`„åþ56CJ. ÿÿÿÿ(VÝ` @ „„åþ^„`„åþOJQJo(·ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿô·àµD@h „h„˜þ^„h`„˜þOJQJo(·ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ å N c*Ý©þ}~ÿ@€ý}ý}@zý}ý}õ~ @ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG�ï*àAxÀ ÿTimes New Roman5�€Symbol3.� ÿ*àCxÀ ÿArialA�ï ë BŸCambria Math"ˆðÄõÛ&ùÛ&Ü3D†Î0k@ƒäÎ0k@äQ%ð„¥À´´€0¾}¾}2ƒð„ßßÿÿHX ðÿ$PäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ©2!xx ÿÿ,COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO Emiel Pantouwbogetti@         þÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0t€ˆÀØè ø $ 0 < HT\dlä0COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINOEmiel PantouwNormalbogetti3Microsoft Office Word@êVú@˜.OÔŸ¿@޾¤ª[Ê@¦Ë3«[ÊÎ0kþÿÕÍÕœ.“—+,ù®0p hp�˜ ¨ °¸ÀÈ Ð :äKimberly-Clark Corp.ä@¾} -COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO TitoloTitle  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVþÿÿÿXYZ[\]^þÿÿÿ`abcdefghijklmnopqrstþÿÿÿvwxyz{|þÿÿÿ~€�‚ƒ„þÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿˆþÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFpHp;«[ÊŠ€Data ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿW1Tableÿÿÿÿ_Ñ+WordDocumentÿÿÿÿ8¬SummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿuDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿ}CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀF+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8ô9²q